Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 8 pagine
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5.6 Protezione dei dati
I controlli sono effettuati dai Cantoni nel quadro della loro competenza organizzativa ed esecutiva. Ciò fa sì che non tutti i Cantoni adotteranno la stessa procedura. Considerata l’autonomia organizzativa cantonale è prevedibile che il controllo venga effettuato con metodi e modelli istituzionali differenti e sulla base di dati diversi. Per questo motivo la protezione dei dati non può essere disciplinata interamente a livello federale. Se le disposizioni sulla protezione dei dati fossero stabilite generalmente a livello federale vi sarebbe il rischio che in alcuni Cantoni certi uffici possano accedere a determinati dati pur non essendo coinvolti nell’attività di controllo e, viceversa, che altri uffici coinvolti nell’attività di controllo non vi abbiano accesso per effetto della normativa federale. Le disposizioni necessarie in materia di protezione dei dati devono pertanto essere inserite nelle rispettive leggi introduttive cantonali. L’articolo 4 garantisce tuttavia che nell’ambito dei controlli si possa ricorrere ai dati di determinati sistemi federali qualora sia necessario per un’esecuzione efficiente dei controlli.
601-26.2-00002 \ COO.2101.104.3.3167796 8/8