Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 8 pagine
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Art. 4 Modifica di altri atti normativi
L’articolo 4 garantisce che nell’ambito dei controlli si possa avere accesso ai dati di sistemi federali, qualora sia necessario per lo svolgimento efficiente dei controlli. Ciò riguarda i sistemi del settore della migrazione (SIMIC) e del servizio pubblico di collocamento (COLSTA). I controlli vanno effettuati con efficienza e in base ai rischi. Per poterlo garantire, le autorità di controllo devono poter individuare se i posti sono stati occupati. SIMIC indica i posti assegnati e il nome del datore di lavoro, ma solo limitatamente alle assunzioni di manodopera non nazionale. Confrontando i dati nei sistemi del servizio pubblico di collocamento è possibile individuare se i bandi di concorso riguardanti posti soggetti all’obbligo di annuncio sono stati segnalati al servizio pubblico di collocamento prima di essere resi noti al vasto pubblico. In base a questi confronti le autorità di controllo hanno la possibilità di vedere dove è opportuno un controllo.
3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione e per i Cantoni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Secondo le stime attuali nel 2020, quando il un valore soglia del tasso di disoccupazione sarà del 5 per cento, il numero di posti soggetti all’obbligo di annuncio dovrebbe oscillare a livello nazionale tra 150 000 e 200 000 unità.
La stima si basa sui seguenti parametri: nel 2017 il 22 per cento della popolazione attiva in Svizzera esercitava un genere di professione il cui tasso di disoccupazione era pari o superiore al 5 per cento. Se si parte dal presupposto che in Svizzera vengono occupati o rioccupati circa 700 000 posti all’anno, i posti soggetti a notifica sarebbero all’incirca 154 000. La cifra è tuttavia molto indicativa: da un lato il numero dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio varia in funzione della congiuntura. Secondo le previsioni attuali nel 2020 la disoccupazione dovrebbe essere più bassa, per cui il numero di generi di professioni da annunciare sarebbe inferiore. Dall’altro, dalle esperienze maturate finora si ritiene che nella fase introduttiva il numero di posti soggetti all’obbligo di annuncio sia stato fortemente sottostimato. Per questa ragione il numero di posti soggetti all’obbligo di annuncio nel 2020 viene stimato attorno a 150 000 – 200 000 unità.
Se per garantire un’attuazione sistematica dell’obbligo di annuncio si dovesse controllare in media il 3 per cento degli annunci previsti, si tratterebbe all’incirca di 4500 – 6000 controlli all’anno. Con un importo forfettario di 100 franchi a controllo, la Confederazione dovrebbe sostenere spese supplementari comprese tra 450 000 e 600 000 franchi all’anno. Queste stime sono però caratterizzate da una notevole incertezza e dipendono dalla grandezza del campione da controllare.
A livello federale non sono necessarie risorse supplementari di personale.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
In linea di massima l’esecuzione della legislazione federale spetta ai Cantoni. La legge in questione comporta uno sgravio per i Cantoni equivalente all’importo forfettario versato dalla Confederazione per ogni controllo. In base alle stime di cui al capitolo 3.1, con un importo forfettario di 100 franchi per ogni controllo e una percentuale di annunci da controllare pari ad esempio al 3 per cento di tutti i posti soggetti all’obbligo di annuncio, i Cantoni sarebbero sgravati annualmente di 450 000 – 600 000 franchi. Se i controlli sono svolti in maniera efficiente, l’importo dovrebbe coprire la metà dei costi salariali dei Cantoni per i controlli. La percentuale esatta dei costi coperti dipende fortemente dalla strategia di controllo scelta dai singoli Cantoni.
A seconda del numero di posti soggetti all’obbligo di annuncio a livello cantonale, non si può escludere un aumento delle risorse di personale in singoli Cantoni. Nel complesso dovrebbe
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