Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 8 pagine
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni concernenti i sussidi, nonché i crediti d’impegno e i limiti di spesa che comportano nuove spese uniche superiori ai 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori ai 2 milioni di franchi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera (freno alle spese). Il presente progetto crea una nuova disposizione in materia di sussidi che, secondo le stime attuali, porta a nuove spese ricorrenti di 450 000 bis 600 000 franchi all’anno. Siccome la stima delle nuove spese non è però molto affidabile e in caso di aumento degli annunci o dei costi non si possono escludere spese annuali ricorrenti superiori ai 2 milioni di franchi, l’articolo 2 capoverso 1 deve essere subordinato al freno all’indebitamento.
5.4 Conformità alla legge sui sussidi
5.4.1 Importanza del sussidio
La Confederazione ha interesse all’adempimento del compito. Esiste il rischio che senza il sussidio il compito non venga debitamente adempiuto.
Il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e i requisiti per il versamento. In questo modo il sussidio contribuisce all’adempimento del compito.
In mancanza di dati empirici, i mezzi finanziari previsti per il raggiungimento degli obiettivi possono solo essere stimati a grandi linee. I mezzi previsti sono giustificati dal fatto che sono molto bassi rispetto ai costi complessivi per l’esecuzione da parte dei Cantoni e i controlli devono essere effettuati in maniera economicamente efficiente. In caso di una loro riduzione sostanziale è prevedibile che i controlli non vengano più svolti in modo adeguato.
5.4.2 Controllo materiale finanziario dei sussidi e procedura di concessione dei contributi
Lo svolgimento dei controlli è un compito esecutivo dei Cantoni.
Versando i contributi sotto forma di importo forfettario e facendo in modo che anche i Cantoni sostengano una parte adeguata dei costi, crea gli incentivi finanziari affinché le procedure di controllo siano svolte con efficienza l’efficienza delle procedure di controllo. In questo modo si limita in particolare anche l’onere amministrativo delle imprese.
È previsto che i Cantoni ricevano retroattivamente, una volta all’anno, l’importo forfettario per i controlli effettuati. Così facendo la procedura di concessione dei sussidi rimane snella e trasparente.
5.4.3 Limitazione nel tempo e riduzione progressiva
L’obbligo di annuncio dei posti è previsto come un compito permanente. Di conseguenza non è opportuno che la legge limiti nel tempo la partecipazione della Confederazione ai costi cantonali di controllo. L’entità dell’importo forfettario viene tuttavia verificata periodicamente.
5.5 Delega di competenze legislative
Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legislative:
Articolo 2 capoverso 2: il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e le relative condizioni di versamento.
Articolo 3 capoverso 3: Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti il tipo e la portata dei controlli nonché la collaborazione con altre autorità.
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