Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 158Fedlex · Rapporto esplicativo

della «green box». L’elemento centrale è l’impostazione del nuovo elemento della prestazione sul mercato, non ancora definito in modo esaustivo. Tuttavia, questa componente deve essere attuata in modo da continuare a garantire la compatibilità con la «green box» dei contributi per i sistemi di produzione.

Contributi per la salute degli animali

L’obiettivo dei contributi per la salute degli animali è ridurre a lungo termine l’uso di antibiotici e quindi le resistenze agli antibiotici. Questo ha un effetto positivo sulla salute umana. La riduzione del consumo di antibiotici comporta spese maggiori, motivo per cui il Consiglio federale vuole intervenire fornendo un sostegno. I contributi per la salute degli animali sono versati solo nell’ambito di programmi approvati e certificati dalla Confederazione. A tal fine sono stabiliti criteri specifici, quali le condizioni di detenzione, il foraggiamento, la salute misurabile dal punto di vista medico e l’uso di medicamenti veterinari. Gli allevatori devono essere in grado di dimostrare di aver partecipato a programmi sanitari specifici che contribuiscono alla salute degli animali o che i loro animali godono di ottima salute. I contadini beneficiano di contributi per i maggiori costi di produzione correlati al miglioramento della salute degli animali. I contributi non costituiscono pertanto un incentivo alla produzione e soddisfano i criteri specifici dei programmi ambientali secondo il paragrafo 12 dell’allegato 2. I contributi per la salute degli animali sono quindi compatibili con la «green box».

7.2.1.4 Ulteriori aspetti nel contesto della PA22+

Prestazione all’interno del Paese

Nell’ambito della PA22+, tramite un questionario sarà discussa l’abolizione della prestazione all’interno del Paese. Questo strumento vincola le importazioni alla vendita di beni di produzione nazionale e impone pertanto alle importazioni una condizione restrittiva supplementare nell’ambito del contingente doganale, che non è prevista nella lista degli obblighi della Svizzera e predilige l’offerta interna rispetto alle importazioni. In un caso riguardante un vincolo analogo72, un panel dell’OMC ha concluso che tale sistema è contrario alle norme dell’OMC.

Supplementi per l’economia lattiera

L’accordo sull’agricoltura dell’OMC prevede che il sostegno interno sia versato direttamente ai produttori (art. 1 (a)). La proposta di pagamento di supplementi per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori va dunque accolta con favore dal punto di vista dell’OMC.

Classificazione dei vini

Il fatto di trasferire la responsabilità dai Cantoni ai produttori e di conferire ai raggruppamenti di produttori esteri di vini con indicazione geografica la possibilità di presentare una domanda di registrazione consente di rispettare il trattamento nazionale e quindi l’accordo TRIPS. Con la nuova classificazione dei vini svizzeri, le indicazioni geografiche vinicole estere sono riconosciute secondo l’articolo 63 LAgr, analogamente alle indicazioni geografiche vinicole svizzere.

7.2.2 Rapporto con altri obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte non modificano sostanzialmente il rapporto con il diritto bilaterale tra la Svizzera e l’UE. L’attuazione dei nuovi strumenti deve essere resa compatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera nell’ambito degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (in particolare l’accordo sull’agricoltura e il protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l’UE).

Le modifiche apportate alla LDFR, al CC e alla LAAgr sono compatibili con gli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale. Inoltre, le proposte sono in linea con gli obblighi generali che la Svizzera è tenuta a rispettare, per esempio nell’ambito della Convenzione del 18 dicembre 197973 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Le misure attuano altresì le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Comitato CEDAW) in materia di «Donne nell’agricoltura», rivolte alla Svizzera

72 Cfr. caso Turkey – Rice (DS 334, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds334_e.htm).

73 RS 0.108