Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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7.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

7.2.1 Impegni OMC

La nuova normativa proposta riguarda principalmente le misure di sostegno nazionali, che la Svizzera è tenuta a notificare all’OMC. È pertanto necessario analizzare in dettaglio la loro compatibilità con il diritto internazionale, in particolare con l’accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e con l’appendice 1A.3 (Accordo sull’agricoltura dell’OMC). La valutazione della compatibilità internazionale di altre misure o della loro importanza per la Svizzera (p.es. abolizione della prestazione all’interno del Paese) è già stata discussa nel relativo capitolo della nuova regolamentazione e viene pertanto illustrata solo brevemente in questa sede.

7.2.1.1 Requisiti in materia di sostegno interno

Nell’allegato 2, l’Accordo sull’agricoltura dell’OMC descrive con precisione le condizioni che devono essere soddisfatte per i pagamenti diretti in modo che non provochino distorsioni della produzione o le provochino solo in minima parte, soddisfacendo così i criteri della cosiddetta «green box». Il paragrafo 6 dell’allegato 2 stabilisce il principio secondo cui l’assegnazione di tali pagamenti non dipende dal fatto che la produzione abbia o meno luogo. Un altro requisito generale per la qualificazione nella «green box» è che non sia prescritto un tipo specifico di produzione («not related to the type of production»). Anche i pagamenti ecologici e i pagamenti nell’ambito dei programmi di aiuto regionale possono essere inclusi nella «green box» di cui ai paragrafi 12 e 13 dell’allegato 2, qualora l’importo del pagamento non superi i costi aggiuntivi o la riduzione del reddito sostenuti dagli agricoltori a seguito dell’attuazione dei requisiti.

I pagamenti che non soddisfano i requisiti della «green box» non violano gli obblighi internazionali della Svizzera in seno all’OMC. Tuttavia, essi sono collocati nella cosiddetta «amber box», che è soggetta a un limite.

7.2.1.2 Attuale notifica delle principali misure di sostegno interno

Nelle sezioni seguenti vengono trattate solo le misure le cui modifiche nel quadro della PA22+ hanno un impatto diretto sulla notifica della Svizzera all’OMC.

Misure nel settore della produzione e dello smercio

Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e il supplemento per il foraggiamento senza insilati sono misure di sostegno del mercato, il cui pagamento per chilogrammo di latte ha un impatto diretto sulla produzione. In quanto tali, sono compatibili con l’attuale Accordo sull’agricoltura dell’OMC come sostegno ai prezzi, ma sono soggetti alla limitazione dell’importo totale secondo la «amber box». Lo stesso vale per le varie misure di sostegno del mercato (contributi per la valorizzazione della lana di pecora), che sono tuttavia trascurabili in termini di importo globale. Anche i contributi specifici versati per le singole colture influiscono sulla coltivazione delle varie colture e devono pertanto essere dichiarati come sostegno al mercato («amber box»).

Nell’ambito dell’ordinanza sull’allevamento di animali, la Confederazione versa contributi a organizzazioni di allevatori riconosciute onde migliorare le basi dell’allevamento. I contributi sono indipendenti dalla produzione e sono indicati nella «green box» come aiuti all’adeguamento strutturale sotto forma di aiuti agli investimenti secondo il paragrafo 11 dell’allegato 2.

Misure nel settore dei pagamenti diretti

Contributi per il paesaggio rurale

I contributi per il paesaggio rurale promuovono la preservazione dell’apertura del paesaggio rurale e sono di tre tipi. In funzione dei loro obiettivi specifici, possono essere classificati nella «green box» come segue: il contributo per zona per la preservazione dell’apertura del paesaggio, il contributo di declività e quello di alpeggio sono indicati come aiuti regionali al paragrafo 13 dell’allegato 2. Il contributo d’estivazione è classificato come programma ambientale secondo il paragrafo 12 dell’allegato 2.