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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

diverse categorie di organismi (cfr. sopra e fig. 1).

 Conformemente al Regolamento UE 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organi-

smi nocivi per i vegetali, nell'ordinanza si precisa la definizione di «prodotti vegetali» in riferimento al legno; quest’ultimo è ora considerato prodotto vegetale soltanto a determinate condizioni.

 La definizione «focolaio d'infestazione» sostituisce la definizione «focolaio isolato» utilizzata fi-

nora, affinché risulti più chiaro che si tratta di un focolaio locale di OPP. Si precisa inoltre che il focolaio, oltre ai vegetali infestati comprende quelli sospettati di esserlo.

 Per garantire l’armonizzazione con il Regolamento UE, il termine «Paesi terzi» è sostituito con

«Stati terzi».

 La presente ordinanza non contempla più la definizione di alberi e arbusti forestali (cfr. Compe-

tenza dei dipartimenti federali, art. 85).

In più passaggi l’ordinanza delega il compito di fissare ulteriori disposizioni agli uffici federali competenti (UFAG e UFAM). L’articolo 3 precisa quali disposizioni concrete ognuno dei due uffici ha la competenza di emanare.

Capitolo 2: Definizione di organismi da quarantena

Le disposizioni sugli OPP non figurano più insieme a quelle sulle merci, bensì in quattro capitoli a sé stanti.

Gli articoli 4 e 5 rimandano ai criteri di classificazione degli organismi da quarantena, degli organismi da quarantena prioritari e degli organismi da quarantena potenziali (fissati prevalentemente nell'all. 1). La classificazione dei singoli organismi nocivi nelle rispettive categorie sulla base di tali criteri è delegata (come finora la modifica degli allegati 1 e 2 OPV) ai dipartimenti competenti (DEFR e DATEC). Per quel che riguarda un organismo nocivo emergente spetta, come finora, all'ufficio federale competente valutare se si tratta di un organismo da quarantena potenziale (art. 5 cpv. 2). Ai fini di stabilire la competenza è determinante se l'OPP in questione minaccia in prima linea l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o il bosco (cfr. art. 85). Gli elenchi degli OPP corrisponderanno, in linea di principio, a quelli che l'UE emanerà a fine 2019. Nel caso degli organismi da quarantena si può partire dal presupposto che l’elenco riporterà gli OPP attualmente menzionati nell'allegato 1 parte A e nell'allegato 2 parte A sezione I dell'OPV del 27 ottobre 2010.

Capitolo 3: Divieto di utilizzo di organismi da quarantena

L'articolo 6 capoverso 1 sancisce il divieto di utilizzo degli organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (attività deliberate). All’interno di sistemi chiusi (come i laboratori) è necessario rispettare le disposizioni dell’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf) (cpv. 2). L'articolo 27 della vigente OPV relativo alle disposizioni di deroga viene suddiviso in due articoli distinti: uno sugli organismi nocivi e uno sulle merci (art. 7 e 38). L'articolo 7 stabilisce la possibilità, da parte dell'ufficio federale competente, di autorizzare, su richiesta, eccezioni al divieto di utilizzo di un OPP per gli scopi ivi indicati,

qualora sia possibile escluderne la diffusione. Il capoverso 2 riporta le indicazioni minime che deve contenere tale autorizzazione.

Capitolo 4: Misure contro l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena

Sezione 1: Obbligo di notifica

Gli organismi da quarantena restano assoggettati all’obbligo di notifica generale (art. 8 cpv. 1). Le aziende omologate (cfr. art. 57) notificano un’infestazione confermata o sospettata direttamente al Servizio fitosanitario federale (SFF) (cpv. 2). I servizi cantonali competenti sono tenuti a notificare senza indugio al SFF la presenza di un organismo da quarantena (cpv. 3) al fine di stabilire misure adeguate per la sua eradicazione.