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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Sezione 2: Misure di prevenzione

Oltre all'obbligo di notifica, ai sensi del l’articolo 9, in caso si sospetti la presenza di un organismo da quarantena, le aziende attive nella produzione o nel commercio di materiale vegetale sono tenute ad adottare senza indugio misure di prevenzione per impedirne l’insediamento e la diffusione. Una volta informato della sospettata presenza, il servizio cantonale competente è tenuto a intervenire secondo l'articolo 10. L’intervento del servizio cantonale può anche comprendere la campionatura e test da eseguire in laboratori appositamente designati dal SFF (cpv. 2). In presenza di un imminente pericolo di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo, il servizio cantonale competente deve adottare misure di prevenzione adeguate secondo l'articolo 13 lettere a–d per contrastarlo (cpv. 3). In caso di sospettata infestazione all'interno di aziende omologate (cfr. art. 57) spetta al SFF intervenire (cpv. 4).