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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità individuale da parte delle aziende in base alla Norma internazionale per le misure fitosanitarie numero 15 (ISPM15).

 Inasprimento delle condizioni d'importazione da Stati terzi – Per l’importazione da Stati terzi di

merci che presentano un rischio fitosanitario potenziale più elevato o di cui non si conosce ancora il rischio in termini di introduzione di organismi nocivi, si applicano condizioni più severe o un divieto d'importazione temporaneo. Di norma l'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, sementi, ecc.) è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario che comprova che è indenne da OPP. Sono ammesse eccezioni soltanto per piccole quantità di determinate merci nell'ambito del traffico viaggiatori.

 Deleghe - L’emanazione di ulteriori disposizioni tecniche e l’allestimento degli elenchi degli OPP e

delle merci sono delegati ai dipartimenti DEFR e DATEC. Da quanto emerso negli ultimi anni, a causa dell’intensificarsi degli scambi di merci sul piano globale la minaccia rappresentata da singoli organismi o gruppi di merci cambia in modo repentino. In questo contesto, gli elenchi degli organismi e delle merci devono poter essere adeguati più frequentemente. Per questo motivo non figureranno più nell'ordinanza federale ma saranno inseriti in una nuova ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC. Le disposizioni di esecuzione entreranno in vigore contemporaneamente all'ordinanza federale. Spetterà invece come finora agli uffici federali competenti emanare disposizioni urgenti e di natura meramente tecnica o amministrativa.

 Modifica del titolo – Nell’ambito della revisione totale, all’OPV viene dato il nuovo titolo «Ordinanza

sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSVeg)» al fine di una maggiore coerenza con le denominazioni dei servizi preposti presso l’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (Settore salute dei vegetali e varietà) e presso l'Ufficio federale dell’ambiente UFAM (Sezione Protezione e salute del bosco) nonché con la terminologia in uso nell'UE. Il nuovo nome sgombra anche il campo da possibili confusioni con l’ordinanza sui prodotti fitosanitari.

10.3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

Nell’ingresso si rimanda anche all'allegato 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo bilaterale). La Svizzera e gli Stati membri dell'UE costituiscono de facto uno spazio fitosanitario comune, nel quale il commercio di vegetali e prodotti vegetali è sottoposto alle stesse regole. La presente ordinanza è emanata in applicazione dell'Accordo agricolo e mira a garantire l'equivalenza delle disposizioni.

Capitolo 1: Disposizioni generali

L'articolo 1 definisce lo scopo dell'ordinanza. Come si è constatato in relazione alle infestazioni da fuoco batterico o alla comparsa del tarlo asiatico del fusto, gli OPP possono provocare danni ingenti. Le disposizioni della presente ordinanza mirano a evitare, laddove possibile, simili danni (cpv. 1). La salute dei vegetali va tutelata in particolare con misure di lotta e di prevenzione (cpv. 2). Come finora, l'ordinanza contempla in particolare misure contro l'introduzione e la diffusione di OPP (divieti, lotta, monitoraggio, prescrizioni sulla produzione di piante e prodotti vegetali, disposizioni concernenti l’importazione e controlli all'importazione) (cpv. 3). Non contempla invece più le piante infestanti che sono disciplinate dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente. Le disposizioni dell’OPV riguardanti le piante infestanti particolarmente pericolose rimarranno tuttavia temporaneamente in vigore (fino al 31 dicembre 2021, cfr. art. 95) per la specie Ambrosia artemisiifolia (ambrosia con foglie di artemisia).

Articolo 2 Definizioni

 L'ordinanza introduce la definizione di OPP, ovvero organismi nocivi che in caso di introduzione e

diffusione possono arrecare gravi danni economici, sociali o ecologici. Questo termine designa