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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
(art. 16) come previsto finora (art. 45 e 46 OPV). Nelle zone infestate i servizi cantonali possono designare come oggetti protetti popolamenti pregiati di piante ospiti dell'organismo da quarantena in questione (p.es. frutteti pregiati ad alto fusto o frutteti gestiti a titolo professionale in caso di fuoco batterico) (art. 17). Gli oggetti protetti sottostanno comunque alla strategia di eradicazione e all'obbligo di sorveglianza da parte dei servizi cantonali (cpv. 3).
Sezione 6: Monitoraggio del territorio e piani d'emergenza
Come nell'ordinanza vigente, l'articolo 18 delega ai servizi cantonali il compito di monitorare la situazione fitosanitaria (monitoraggio del territorio), da svolgere in funzione del rischio. La nuova ordinanza stabilisce che questi sono tenuti a svolgere a cadenza annuale un monitoraggio del territorio per tutti gli organismi da quarantena prioritari e, nelle zone protette, per gli organismi da quarantena rilevanti per la zona protetta in questione (cpv. 1). Questa intensificazione del monitoraggio della situazione fitosanitaria in Svizzera è volta ad acquisire conoscenze sufficienti a escludere in futuro la presenza di tali organismi da quarantena nella zona in questione, e a rilevarne il più presto possibile la presenza (principio del «known not to occur»). Ciò è in controtendenza con il principio attuale, in base al quale il monitoraggio del territorio va intensificato soltanto con la comparsa di uno di tali organismi nocivi particolarmente pericolosi («not known to occur»). Il DATEC e il DEFR stabiliscono le disposizioni specifiche per il monitoraggio proattivo del territorio (cpv. 3). Per verificare la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi da quarantena e a organismi da quarantena potenziali, il SFF in collaborazione con i Cantoni può organizzare, come finora, campagne di monitoraggio supplementari (cpv. 4).
I servizi cantonali competenti hanno inoltre il dovere di eseguire almeno un rilevamento all’anno per verificare la presenza dell'organismo da quarantena in questione (art. 19). Se la presenza dell'organismo in questione è rilevata nella zona cuscinetto si estende l’area delimitata (cpv. 2). L’area delimitata può essere revocata soltanto dopo che la presenza dell'organismo da quarantena specifico non è più rilevata per un arco di tempo sufficientemente lungo e d’intesa con l'ufficio federale competente (cpv. 3). Il periodo di mantenimento dell’area delimitata e del relativo monitoraggio dipende principalmente dalla biologia dell'organismo nocivo in questione e dalla situazione geografica del focolaio d'infestazione. Nel caso del tarlo asiatico del fusto, per esempio, tale durata corrisponde in linea di massima a un ciclo di vita, che può variare a seconda dell'altitudine, più un anno supplementare. Il capoverso 4 delega al DEFR e al DATEC la determinazione dei dettagli e delle eccezioni relative al rilevamento.
Per prepararsi a un'eventuale infestazione da parte di un organismo da quarantena, il SFF elabora un piano d'emergenza generale con indicazioni universali circa le competenze, le procedure, eccetera. Per gli organismi da quarantena prioritari l’ufficio federale competente elabora piani d’emergenza specifici per gli organismi in questione (art. 20). Essi descrivono come comportarsi nel caso di un'infestazione confermata o sospettata, precisano come delimitare un’area e stabiliscono misure di lotta concrete (se non già previste da una direttiva o da un aiuto all’esecuzione). Riportano inoltre i protocolli con la descrizione di ispezioni visive, campionature e test di laboratorio. Sono soggetti a verifica e ad aggiornamento costanti. I piani d'emergenza sono pubblicati su Internet al fine di informare anche le aziende omologate.
Con la collaborazione degli attori coinvolti (SFF, servizi cantonali competenti, laboratori, ecc.) si apprende come vanno attuati i piani d’emergenza nel quadro di corsi ed effettuando simulazioni (esercitazioni di simulazione, art. 21). Poiché accade frequentemente che la presenza di un organismo da quarantena venga rilevata in più Stati, per attuare una lotta efficace è necessario adottare una strategia di eradicazione armonizzata a livello internazionale. Per tale motivo è necessario prevedere che le esercitazioni possano essere svolte anche congiuntamente con gli Stati membri dell'UE (cpv. 2). In linea di principio non si tratta di esercitazioni senza preavviso, ma (perlomeno all’inizio) di corsi di formazione e di approfondimento (comunicati in anticipo) al fine di apprendere i fondamenti delle misure fitosanitarie e di esercitare congiuntamente le procedure stabilite dai piani d’emergenza.