Progetto

Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 120Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla salute dei vegetali

Sezione 3: Informazione delle aziende interessate e del pubblico

Ai sensi dell'articolo 11 se la presenza di un organismo da quarantena è confermata, il SFF o il servizio cantonale competente ha l'obbligo di informare le aziende le cui merci potrebbero essere contaminate da tale organismo nocivo. Qualora la presenza di un organismo da quarantena prioritario è confermata, l’ufficio federale competente deve informare il pubblico, in maniera adeguata e mirata, sulle misure di lotta adottate o ancora da adottare (art. 12). Ciò consente di sensibilizzare in particolare i gruppi target degli spazi verdi pubblici e privati sulle questioni fitosanitarie. I professionisti o i privati particolarmente attenti sono sentinelle preziose ed economiche: tutte le infestazioni del tarlo asiatico del fusto in Svizzera sono state scoperte e segnalate da privati. L’infestazione di Berikon (AG) è stata notata da un apprendista giardiniere, che poco prima aveva visto nella sua azienda di tirocinio un avviso del SFF che esortava a segnalare eventuali sintomi sospetti. Se un’infestazione viene scoperta e notificata tempestivamente aumentano le possibilità di eradicarla e diminuiscono i costi correlati alla lotta.

Sezione 4: Misure di eradicazione

L'articolo 13 relativo alle misure di eradicazione riprende sostanzialmente l'articolo 42 dell'OPV del 27 ottobre 2010. In caso di infestazione da parte di un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente deve adottare senza indugio le misure stabilite dall'ufficio federale competente (cpv. 1 e 2). Le istruzioni possono presentarsi sotto forma di direttive, di aiuti all’esecuzione o di piani d’emergenza (cpv. 5, cfr. art. 20), oppure possono essere impartite in base al caso specifico. L’ordinanza prescrive espressamente che il servizio cantonale competente (eventualmente in collaborazione con il SFF) deve procedere a verifiche inerenti all'origine della presenza dell'organismo nocivo e alla sua potenziale ulteriore diffusione (cpv. 3). Se l’infestazione riguarda un'azienda omologata (cfr. art. 57)

spetta, come finora, al SFF prendere le misure necessarie (cpv. 4).

Nel capoverso 1 si parla di vettori. Un vettore (nella maggior parte dei casi un insetto) è un portatore di agenti patogeni in grado di provocare malattie infettive. Il patogeno (p.es. un batterio o un virus) trasportato dal vettore passa da una pianta ospite infetta a un’altra (sana).

Secondo l’articolo 14, in presenza di un organismo da quarantena prioritario il servizio cantonale competente deve elaborare un piano d'azione contenente le necessarie misure di eradicazione e di contenimento nonché un calendario per la loro applicazione. I piani d'azione si basano sui piani d’emergenza del SFF (cfr. art. 20), su direttive o su aiuti all’esecuzione.

Se si constata la presenza di un organismo da quarantena, il servizio cantonale competente deve delimitare l’area al cui interno attuare le misure di eradicazione. Questa include il focolaio d'infestazione e una zona cuscinetto circostante (art. 15). L'estensione della zona cuscinetto deve essere definita in base al rischio di diffusione (cpv. 2). La sua delimitazione avviene in base a una direttiva, un aiuto all’esecuzione o un piano d'emergenza, se a disposizione (cfr. art. 13 cpv. 5 e art. 20), altrimenti d’intesa con l'ufficio federale competente. In accordo con quest'ultimo in determinati casi (p.es. infestazione di vegetali all'interno di una serra chiusa) si può decidere di non procedere alla delimitazione di un’area (cpv. 3). Se questa confina con uno Stato limitrofo, di norma spetta all'UFAG informarlo (cpv. 4).

Sezione 5: Misure di contenimento

In presenza di organismi da quarantena e di organismi da quarantena potenziali, di norma l'obiettivo perseguito è l'estirpazione dell'organismo nocivo localmente presente (strategia di eradicazione). Per conseguire tale obiettivo si adottano misure di eradicazione specifiche (art. 13), come l’estirpazione e la corretta distruzione delle piante ospiti infestate (p.es. in caso di fuoco batterico). Se non è più possibile eradicare l'organismo nocivo, ad esempio perché nonostante le misure adottate esso si è già diffuso ampiamente, per contrastarne l'ulteriore diffusione si procede a un cambio di strategia optando per misure di contenimento (p.es. in caso di fuoco batterico si procede all'eliminazione delle parti infestate delle piante ospiti anziché estirparle). L'ufficio federale competente può delimitare zone infestate