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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Sezione 7: Misure in caso di peggioramento della situazione fitosanitaria in uno Stato
Ai sensi del diritto vigente, l’ufficio federale competente può stabilire misure contro singoli organismi da quarantena, qualora si constati un peggioramento della situazione fitosanitaria legata a tali organismi e di conseguenza un maggiore pericolo fitosanitario per la Svizzera (art. 52 cpv. 7 OPV). Tali misure prevedono in particolare divieti di importazione e di transito, maggiori requisiti per l'importazione di determinate merci nonché misure di monitoraggio e di lotta supplementari all'interno del Paese.
L'applicazione di tali misure è regolamentata nelle due ordinanze degli uffici concernenti le misure fitosanitarie1. Tali prescrizioni specifiche possono continuare a essere emanate ai sensi dell'articolo 22.
Sezione 8: Misure contro organismi da quarantena potenziali
In caso di comparsa di un organismo da quarantena potenziale, l'ufficio federale competente può disporre misure temporanee (art. 23) come finora in virtù dell’articolo 52 capoverso 6 OPV. Tali misure comprendono un obbligo di notifica, misure di prevenzione e di eradicazione, misure informative e prescrizioni concernenti il monitoraggio, i rilevamenti e i piani d’emergenza. Queste disposizioni sono contemplate anche nelle due ordinanze degli uffici sulle misure fitosanitarie.
Sezione 9: Zone protette
Il DEFR e il DATEC hanno la facoltà di delimitare, previa consultazione dei Cantoni interessati, zone protette per OPP assenti in tali zone ma già ampiamente diffusi nel resto della Svizzera (organismi da quarantena rilevanti per le zone protette) (art. 24). Riguardo a tali zone protette rimangono in vigore le misure ufficiali (come il divieto di importare in tale zona l’organismo nocivo in questione o determinate merci). L’organismo nocivo in questione deve inoltre rispondere ai criteri di un organismo da quarantena rilevante per la zona protetta prevista (all. 1 n. 1) e non deve essere comparso in tale zona almeno nei tre anni precedenti la delimitazione della zona protetta. Il DEFR e il DATEC designano le zone protette (e gli organismi da quarantena rilevanti per tali zone) nelle ordinanze dipartimentali (cpv. 2).
Previa consultazione dei Cantoni interessati, i dipartimenti competenti hanno la facoltà di revocare una zona protetta o di adeguarne l’estensione (art. 25 cpv. 1 e 2). Possono altresì revocare la zona protetta qualora il servizio cantonale competente non adempia l’obbligo di monitoraggio (cpv. 2), oppure qualora, nonostante le misure di eradicazione adottate, l'organismo da quarantena rilevante per tale zona sia ancora constatato dopo due anni. L’UFAM e l’UFAG possono prorogare il termine per l’eradicazione dell’organismo in questione in base alle sue specifiche caratteristiche biologiche (cpv. 3).
L'articolo 26 vieta, nelle zone protette, l'utilizzo di organismi da quarantena rilevanti per tali zone al di fuori di sistemi chiusi. Analogamente alle disposizioni per gli organismi da quarantena, il dipartimento federale competente può autorizzare eccezioni al divieto sugli organismi da quarantena rilevanti per le zone protette (cpv. 2); gli obblighi previsti dagli articoli 8-11, 13 e 15 (obbligo di notifica, misure di prevenzione, obbligo d’informazione, misure di eradicazione o di contenimento e delimitazione delle aree) si applicano anche per tali organismi (art. 27).
Capitolo 5: Utilizzo di piante ospiti destinate alla piantagione
Gli organismi regolamentati non da quarantena sono OPP trasmessi principalmente attraverso determinati vegetali destinati alla piantagione, già ampiamente diffusi in Svizzera. Questa nuova categoria di organismi nocivi è introdotta in Svizzera e nell'UE sulla base dell’IPCC. L'articolo 28 stabilisce i criteri in base ai quali classificare gli OPP in tale categoria e come utilizzare le rispettive piante ospiti. Il capoverso 1 vieta l'importazione e la messa in commercio di determinate piante ospiti a scopo commerciale se queste presentano un'infestazione da organismi regolamentati non da quarantena e se sono destinate alla piantagione (le eccezioni a tale divieto sono stabilite nel cpv. 4). Il DEFR e il
DATEC stabiliscono gli organismi regolamentati non da quarantena e le misure relative a tali organismi (cpv. 2 e 5), per i quali possono inoltre fissare anche un valore soglia (cpv. 3). In linea di principio,