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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
marchio che certifica che il legno è stato sottoposto ai trattamenti necessari. La nuova ordinanza prevede che sul materiale da imballaggio in legno per cui vigono le eccezioni previste dall’ISPM15 non si applicano tali condizioni (cpv. 2). Poiché non tutti gli Stati terzi attuano la ISPM15, invece dell’apposizione del marchio, per le importazioni da questi Paesi il SFF può riconoscere un certificato fitosanitario attestante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento equivalente (cpv. 3).
Nel commercio mondiale si affacciano costantemente nuove merci e si aprono nuove vie commerciali. A ciò si aggiunge il fatto che la situazione fitosanitaria di un’area può cambiare velocemente. Per questo l’articolo 34 autorizza l’ufficio federale competente a ordinare misure di prevenzione emanando un’ordinanza specifica.
Le merci, eventualmente provenienti da determinate aree, possono costituire una via per l’introduzione di OPP. Se per l’importazione di tali merci non è prevista alcuna condizione o se le condizioni previste sono insufficienti, e se da una valutazione preventiva emerge che l’importazione di tali merci può comportare un rischio fitosanitario inaccettabile, l’ufficio federale competente può vietarla (cpv. 1) tenendo conto dei criteri per le merci ad alto rischio ai sensi dell’allegato 3. Se tuttavia si riscontra una domanda per le merci in questione, è auspicabile svolgere una valutazione definitiva del rischio entro un termine adeguato e sostenibile.
Nell’importazione di nuovi vegetali e prodotti vegetali (p.es. frutti esotici) o di merci caratterizzate da volumi di scambio commerciale molto bassi mancano spesso esperienze rilevanti in materia fitosanitaria. Se da una valutazione preventiva condotta in base ai criteri previsti nell’allegato 4 emerge che tali merci presentano un rischio fitosanitario nuovo o presunto, l’ufficio federale competente può adottare misure di prevenzione finché non sono disponibili sufficienti informazioni scientifiche al riguardo (cpv. 2). Tali misure prevedono controlli sistematici, campionatura e analisi delle merci nonché messa in quarantena o divieto d’importazione (cpv. 3).
Il principio di precauzione che ispira l’articolo 34 muove dalla constatazione che le vigenti disposizioni d’importazione per le merci provenienti da Stati terzi si sono rivelate insufficienti a garantire l’assenza di contaminazione da organismi nocivi. Dopo aver valutato i rischi si procede alla revoca delle misure ed eventualmente all’inserimento delle condizioni necessarie nell’elenco secondo l’articolo 29 o 31.
In molti casi i vegetali importati da Stati terzi in Svizzera o nell'UE nel quadro del traffico viaggiatori oppure i vegetali commercializzati attraverso i servizi postali non soddisfano i requisiti fitosanitari. Per contrastare tale fenomeno, le aziende che operano nel traffico viaggiatori o i servizi postali sono obbligati a informare i propri clienti sulle prescrizioni fitosanitarie (art. 35). Gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le aziende attive nel commercio online devono mettere a disposizione dei viaggiatori, e anche nei rispettivi siti Internet, il materiale informativo predisposto dal SSF inerente ai divieti d'importazione, alle condizioni che le merci devono soddisfare, alle eccezioni previste nell'ambito del traffico viaggiatori e alle misure di prevenzione per i viaggiatori o per i loro clienti (cpv. 1 e 2). Il capoverso 3 delega la definizione delle relative modalità al DEFR e al DATEC.
Sezione 2: Importazione di merci dall’UE
La Svizzera e l'UE costituiscono de facto uno spazio fitosanitario comune, all'interno del quale le merci possono circolare liberamente. Determinate merci importate dall’UE devono tuttavia essere scortate da un passaporto fitosanitario (art. 36). Tali merci sono attualmente riportate nell’allegato 5 parte A sezione I OPV. Con la nuova ordinanza l’obbligo del passaporto fitosanitario viene esteso a tutti i vegetali destinati alla piantagione (eccetto la maggior parte delle sementi) e a determinati oggetti (cpv. 1). Il DEFR e il DATEC stabiliscono le sementi e gli oggetti per i quali è necessario un passaporto fitosanitario (cpv. 2).