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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
devono contenere gli elementi prescritti e soddisfare i requisiti formali fissati dal SFF (cpv. 1). L'ordinanza prevede prescrizioni inerenti alla visibilità, alla leggibilità, all’apposizione sul materiale di supporto e alla distinguibilità rispetto alle altre informazioni o etichette presenti sul lotto (cpv. 2 e 3). In determinati casi il codice di tracciabilità è opzionale (cpv. 4 e 5). I passaporti fitosanitari possono essere combinati con etichette di certificazione; in tal caso devono soddisfare i requisiti ai sensi dell'articolo 67.
Le aziende omologate possono rilasciare passaporti fitosanitari solo per le loro merci (art. 68). Non possono rilasciarli per aziende terze (cpv. 2). Anche il SFF può rilasciare passaporti fitosanitari (cpv. 3), in particolare se le merci sono importate da Stati terzi (cfr. art. 73). I passaporti fitosanitari possono essere rilasciati soltanto se le merci soddisfano le condizioni poste nella presente ordinanza (art. 69 e 70).
In base all'articolo 71, prima di rilasciare i passaporti fitosanitari le aziende omologate sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio. Prima di mettere in commercio le merci soggette all’obbligo di passaporto fitosanitario esse sono tenute a sottoporle a un controllo fitosanitario. Al riguardo possono procedere ad analisi per ogni singolo campione o per campioni rappresentativi (cpv. 2). I controlli consistono almeno in un’ispezione visiva, ma possono comportare anche analisi e campionatura. Oltre alle merci è soggetto a controllo anche il relativo materiale da imballaggio (cpv. 4). Nello svolgimento dei controlli le aziende devono tenere conto del fatto che la contaminazione da OPP o i sintomi di una malattia sono riscontrabili in parte solo in determinati periodi dell'anno o a determinati stadi di crescita (cpv. 3). Le aziende devono registrare i risultati delle analisi e conservarli per un periodo di almeno 3 anni (cpv. 5). Il DEFR e il DATEC possono emanare prescrizioni integrative per garantire l'uniformità e l’attendibilità delle analisi per il passaporto fitosanitario (cpv. 6).
Se, come spesso accade in particolare nelle attività commerciali, prima di essere vendute le merci spedite vengono suddivise in lotti, l'azienda omologata deve rilasciare un nuovo passaporto fitosanitario per ognuno di essi (art. 72 cpv. 1). Il nuovo passaporto può tuttavia essere rilasciato solo se le merci in questione continuano a soddisfare le condizioni di rilascio e se è garantita la loro identità e tracciabilità (cpv. 2). Se necessario, le merci devono essere nuovamente sottoposte a controllo fitosanitario.
Per le merci provenienti da Stati terzi il SFF rilascia passaporti fitosanitari presso i servizi di controllo preposti se le condizioni di rilascio sono soddisfatte (art. 73).
I destinatari delle merci soggette all’obbligo di passaporto fitosanitario sono tenuti a verificare se le condizioni per il rilascio del passaporto sono soddisfatte. Se non è il caso invalidano il passaporto e lo rimuovono dal lotto (art. 74). Devono inoltre informare il SFF e il fornitore della merce (cpv. 2). Se il destinatario è un'azienda omologata, deve conservare il passaporto invalidato per almeno 3 anni insieme alla motivazione dell’invalidamento (cpv. 3).
Capitolo 9: Legno nonché materiale da imballaggio e altri oggetti in legno
La Norma ISPM15 prevede che il materiale da imballaggio in legno sia sottoposto a un determinato trattamento e su di esso venga apposto un marchio specifico. La presente ordinanza fissa quindi le esigenze per il trattamento, l'apposizione del marchio e la riparazione di materiale da imballaggio in legno in base a tale standard. Soltanto le aziende con un’omologazione specifica possono apporre il marchio su legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno ai sensi della Norma ISPM15 (art. 75). Il capoverso 2 riporta i casi in cui è obbligatorio apporre tale marchio. Quest’ultimo è consentito solo se il materiale è stato sottoposto ai trattamenti previsti dalla Norma ISPM15 (cpv. 3). L'articolo 76 fissa le disposizioni per la riparazione di materiale da imballaggio in legno. I dipartimenti competenti possono emanare ulteriori disposizioni inerenti al materiale e alle relative operazioni di trattamento e apposizione del marchio (cpv. 3).
L'articolo 77 disciplina gli obblighi delle aziende omologate per il trattamento e l’apposizione del marchio secondo la Norma ISPM15. Tali obblighi coincidono sostanziamente con quelli già riportati negli articoli 37–39 dell'OPV del 27 ottobre 2010.