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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Capitolo 8: Produzione e commercio di vegetali

Sezione 1: Obblighi delle aziende omologate

L’ordinanza pone un accento maggiore rispetto a quella vigente sulla responsabilità delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari che sono tenute a rilevare e a sorvegliare i punti critici sul piano fitosanitario (art. 61 cpv. 1). Devono conservare le registrazioni di tali attività per almeno 3 anni (cpv. 2). L’ordinanza introduce inoltre l’obbligo per tali aziende di garantire che il personale interno disponga delle conoscenze fitosanitarie necessarie, in particolare per poter eseguire i controlli fitosanitari delle merci (cfr. art. 71) (cpv. 3). Analogamente a quanto prescritto dall'ordinanza vigente, le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario devono notificare annualmente al SSF le particelle e le altre unità di produzione utilizzate per le merci soggette a obbligo di passaporto (cpv. 4). È introdotto un termine di 30 giorni per la notifica al SSF delle variazioni inerenti alle informazioni relative all’omologazione (cpv. 5). Le aziende omologate devono effettuare controlli periodici (almeno visivi) sulla merce per rilevare l’eventuale presenza di OPP e, come previsto dall'ordinanza attuale, verificare se i passaporti fitosanitari delle merci acquistate sono conformi alle prescrizioni (cpv. 7).

I piani di gestione dei rischi rappresentano un nuovo, ulteriore strumento di promozione del controllo autonomo e di sensibilizzazione sui rischi fitosanitari rivolto alle aziende omologate. Queste possono predisporre piani di gestione dei rischi e chiederne il riconoscimento al SSF (art. 62). In presenza di un piano di gestione dei rischi riconosciuto, il SSF può diminuire la frequenza dei controlli ufficiali (cfr. art. 59 cpv. 2). Con i piani di gestione dei rischi, le aziende garantiscono e dimostrano un alto grado di competenza e di consapevolezza in materia di rischi fitosanitari.

Gli obblighi di tenuta del registro da parte dell'azienda omologata per il rilascio del passaporto fitosanitario sono disciplinati dall'articolo 63, che corrisponde fondamentalmente all'articolo 31 dell'OPV del 27 ottobre 2010. Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente quali informazioni relative ai passaporti fitosanitari ottenuti e rilasciati le aziende omologate sono tenute a conservare per almeno 3 anni. L'articolo 64 fissa l’esigenza supplementare posta alle aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario di dotarsi di sistemi o di procedure di tracciabilità che consentano loro di stabilire i processi di spostamento delle merci all'interno dell'area aziendale e tra i rispettivi stabilimenti. Su richiesta esse sono tenute a fornire informazioni al riguardo al SFF (cpv. 2).

Sezione 2: Passaporto fitosanitario

Già oggi per la messa in commercio in Svizzera e per il commercio con l'UE, determinati vegetali e prodotti vegetali devono essere scortati da un passaporto fitosanitario. Tali prodotti sono menzionati nell'allegato 5 parte A sezione I dell'OPV del 27 ottobre 2010. La nuova ordinanza estende l’obbligo di passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione (eccetto la maggior parte delle sementi) di tutte le specie vegetali (art. 65 cpv. 1). In linea di principio, tutte le aziende che producono o mettono in commercio vegetali (incl. piante in vaso, nesti, ecc.) sono pertanto soggette all'obbligo di omologazione. Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali sementi e oggetti sono assoggettati all’obbligo di passaporto fitosanitario (cpv. 2). Stilano inoltre un elenco supplementare per le sementi e gli oggetti che necessitano di un passaporto fitosanitario per l'importazione e la messa in commercio nelle zone protette (cpv. 3). Sono previste eccezioni all'obbligo di passaporto fitosanitario per le merci in transito, il loro spostamento all'interno dell'azienda e la fornitura diretta ai consumatori finali. Quest'ultimo caso non si applica alle merci ordinate mediante mezzi di comunicazione a distanza, come Internet o il telefono (vendita a distanza), e alle merci in zone protette ai sensi del capoverso 3 (cpv. 4). Nel commercio online è pertanto generalmente richiesto il passaporto fitosanitario per la messa in commercio di merci soggette a obbligo di passaporto. Non è necessario alcun passaporto fitosanitario per le merci che rientrano nelle eccezioni relative al traffico viaggiatori (cfr. art. 31) o che sono utilizzate per uno scopo specifico contemplato nelle eccezioni autorizzate (cfr. art. 38). Il capoverso 6 corrisponde all’articolo 27 OPV per quanto concerne le merci.

Contenuto e forma dei passaporti fitosanitari sono completamente nuovi. Essi vengono rilasciati sotto forma di etichetta da apporre su ogni lotto (art. 66). Il fatto che il passaporto sia un’etichetta che scorta fisicamente la merce, lo rende maggiormente tracciabile, visibile e attendibile. I passaporti fitosanitari