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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

tari da parte svizzera (cpv. 2). Come prova dell'avvenuto controllo nel punto d’entrata nell’UE, si accetta un documento fitosanitario di circolazione debitamente compilato (giusta l'art. 1 cpv. 3 lett. c della Direttiva 2004/103/CE) o, in alternativa, un documento sanitario comune di entrata (DSCE) (giusta l’art. 56 del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali) (cpv. 3). Per le merci che entrano in Svizzera per via aerea direttamente da Stati terzi, il capoverso 4 stabilisce che il SFF è tenuto a eseguire i controlli presso i punti di entrata degli aeroporti di Zurigo e di Ginevra (gli orari di apertura dei servizi preposti al controllo fitosanitario continueranno a essere pubblicati su Internet dall’UFAG.). D'intesa con le autorità doganali il SFF può effettuare il controllo fitosanitario in altro luogo idoneo (cpv. 5). Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’ufficio federale competente può assoggettare, come finora, l’importazione di merci da Stati membri dell’UE all’obbligo del controllo (cpv. 6).

Gli articoli 48–50 corrispondono sostanzialmente agli articoli 17–19 dell'OPV del 27 ottobre 2010. L'articolo 48 capoverso 5 delega al DEFR e al DATEC il compito di fissare le modalità d’importazione (tra cui i termini per la notifica delle merci al controllo e ulteriori disposizioni inerenti al DSCE). L'articolo 50 capoverso 3 introduce la possibilità per il SFF di pronunciare un ammonimento o di irrogare una sanzione per una violazione dell'obbligo di controllo (finora ciò era il caso soltanto per l’inosservanza dell'obbligo di notifica).

Sezione 7: Transito

L'articolo 51 disciplina il transito della merce destinata a uno Stato membro dell'UE e corrisponde agli articoli 22–24 dell'OPV del 27 ottobre 2010. Esattamente come per le merci provenienti da uno Stato terzo trasportate in Svizzera attraverso l’UE, e quindi in linea di principio soggette al controllo alla frontiera UE, le merci che giungono in Svizzera direttamente da uno Stato terzo e che devono essere trasportate verso uno Stato membro dell'UE sono controllate al loro ingresso in Svizzera.

Il transito di merci provenienti da Stati terzi con destinazione in Stati terzi è disciplinata dall'articolo 52. In Svizzera è consentito il trasbordo di merci in transito e il relativo ulteriore trasporto se sono rispettate le condizioni indicate (cpv. 1 lett. a e b). Il SFF vieta il trasbordo delle merci che non adempiono le condizioni richieste o se vi sono motivi validi per ritenere che non le adempiranno (cpv. 2). Ciò è il caso in particolare quando vi è un rischio di diffusione di OPP.

Sezione 8: Stazioni di quarantena e strutture di confinamento

L’ordinanza introduce disposizioni sulle stazioni di quarantena e sulle strutture di confinamento. Una «stazione di quarantena» è qualsiasi stazione ufficiale in cui le merci e gli organismi nocivi sono tenuti sotto sorveglianza e sottoposti ad analisi. Si tratta fondamentalmente non di strutture chiuse (laboratori) autorizzate a svolgere determinate attività a contatto con organismi nocivi per scopi scientifici (cfr. l'ordinanza sull'impiego confinato, OIConf), ma ad esempio di serre sottoposte a particolari norme di sicurezza (cfr. Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 34). Le stazioni di quarantena si utilizzano per esempio in un arco di tempo ben determinato per vegetali provenienti da Stati terzi (p.es. marze di varietà Prunus), per i quali non sono state indicate o specificate le particolari condizioni a cui sono sottoposti (sono cioè privi del certificato fitosanitario rilasciato dallo Stato terzo). Durante questo periodo di quarantena essi vengono posti sotto osservazione e testati in riferimento a importanti OPP.

Nelle «strutture di confinamento» le merci e gli organismi nocivi sono tenuti sigillati (p.es. all’interno di serre rispondenti alle disposizioni di sicurezza del SFF). Le strutture di confinamento sono utilizzate se le merci importate sono classificate dal SFF a un livello di contaminazione da organismi da quarantena e con potenziali di diffusione relativamente bassi. Ciò è il caso ad esempio quando le merci importate da uno Stato terzo (come i bonsai) sono scortate da un certificato fitosanitario che ne comprova in linea generale l’osservanza delle condizioni, ma per le quali esistono delle prescrizioni che prevedono un determinato periodo di quarantena successivamente all'importazione per condurre analisi e test.

L'articolo 53 delega al DEFR e al DATEC il compito di fissare le esigenze relative a tali strutture, alla loro gestione e vigilanza. Il SFF designa le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento (cpv. 2). Può riconoscere temporaneamente anche un'area aziendale come struttura di confinamento (cpv.