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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

3). La serra di un'azienda può per esempio servire da struttura di confinamento a determinate condizioni (p.es. garanzia di isolamento da insetti, nessuna fuoriuscita di acque di irrigazione, accesso regolamentato). Ciò è possibile se il SFF valuta che il materiale vegetale conservato in quarantena presenta un rischio fitosanitario potenzialmente basso.

Il SFF libera le merci dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento soltanto quando ha stabilito che sono indenni da organismi da quarantena e da organismi da quarantena potenziali (art.

54) (se le merci si trovano in una zona protetta o sono destinate a tale zona devono essere anche indenni dal relativo organismo da quarantena rilevante). In caso contrario è necessario procedere alla loro distruzione. Il SFF può inoltre autorizzare il trasporto da una stazione di quarantena o da una struttura di confinamento a un'altra (cpv. 2). Il DEFR e il DATEC possono emanare ulteriori prescrizioni per la liberazione delle merci da tali strutture (cpv. 3).

Capitolo 7: Registrazione e omologazione di aziende

L’ordinanza introduce la differenza tra registrazione e omologazione. In linea di principio tutte le aziende che importano o mettono in commercio merci con obbligo di passaporto o di certificato fitosanitari devono registrarsi presso l'ufficio federale competente (art. 55). Sono soggette all'obbligo di registrazione anche le aziende che sono tenute a fornire informazioni sulle procedure fitosanitarie ai loro clienti, come gli aeroporti internazionali, le imprese di trasporto che operano con l'estero, i servizi postali e le imprese di commercio online (cfr. art. 35). L'obbligo di registrazione serve in particolare a comunicare a tali aziende informazioni circa le disposizioni sulla salute dei vegetali. Il capoverso 2 riporta le aziende esonerate dall'obbligo di registrazione. Si tratta di aziende che forniscono esclusivamente sementi a utilizzatori che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali (lett. a) e di aziende di spedizione (lett. b e c). Le aziende soggette all'obbligo di omologazione sono automaticamente registrate (lett. d). Per poter essere informate o contattate in ogni momento dal SFF, le aziende registrate sono tenute a comunicare entro 30 giorni ogni eventuale variazione dei propri dati di contatto (art. 56 cpv. 3).

Sono soggette all'obbligo di omologazione ai sensi dell'articolo 57 tutte le aziende tenute a rilasciare passaporti fitosanitari, che trattano legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno nonché rilasciano attestati (cfr. art. 78). Le aziende già omologate per tali attività prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza non devono nuovamente registrarsi o richiedere l'omologazione (cfr. art. 95). Le aziende che necessitano di una nuova omologazione devono presentare entro il 31 marzo 2020 una domanda specifica al SFF (cfr. art. 95). Come finora, per l'omologazione è necessario presentare la domanda al SFF usando il relativo modulo (art. 58 cpv. 1). Il SFF attribuisce all'azienda un numero di omologazione (cpv. 2) e concede l'omologazione se le condizioni sono soddisfatte ai sensi del capoverso 3. Per poter controllare le merci ed eventualmente adottare misure fitosanitarie, l'azienda deve in particolare essere in grado di garantire la tracciabilità e il personale deve disporre di conoscenze sufficienti in materia di OPP. Per quanto concerne il trattamento di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno nonché l’apposizione del marchio, il SFF concede l'omologazione solo se l'azienda possiede le conoscenze necessarie e dispone di impianti e attrezzature adeguati per svolgere tale trattamento (cpv. 4). Le condizioni di omologazione sono espressamente richieste per garantire che le aziende possano assumersi la loro responsabilità.

In linea di massima il SSF è tenuto a svolgere controlli annuali per verificare il rispetto delle condizioni di omologazione (art. 59 e 60). Può diminuire la frequenza delle verifiche in funzione del rischio e delle specifiche aziendali, in particolare se un’azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari dispone di un piano di gestione dei rischi riconosciuto (cfr. art. 62) (art. 59 cpv. 2), o in alternativa se nel quadro dell’ISPM 15 può escludere l’utilizzo di materiali da imballaggio differenti (art. 60 cpv. 2). Può revocare l'omologazione o vincolarne il mantenimento a oneri se le condizioni di omologazione non sono più soddisfatte o se non sono state osservate le misure ordinate (cpv. 3 degli art. 59 e 60).