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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
attiene alle disposizioni della Confederazione. Gli articoli 48 capoverso 3 e 49 dell'OPV attualmente in vigore precisano i costi riconosciuti per l'indennità; tali costi saranno precisati in un'ordinanza del DEFR (cpv. 4).
Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste
Il Consiglio federale ha stabilito gli aiuti finanziari a favore delle misure di protezione della foresta nell'ordinanza forestale. Per tali disposizioni non è prevista alcuna modifica.
Capitolo 12: Competenze ed esecuzione
Le competenze dei dipartimenti DEFR e DATEC (art. 85), degli uffici federali UFAG e UFAM (art. 86 e
87) e delle autorità cantonali (art. 90) rimangono invariate. Le competenze dei dipartimenti e degli uffici federali sono invece formulate in maniera più precisa.
Il DEFR è tuttora competente in materia di agricoltura e di ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e il DATEC in materia forestale (art. 85). Le piante selvatiche minacciate non sono più menzionate nell'ambito di competenza del DATEC. Tali piante sono oggetto della presente ordinanza soltanto se appartengono alla gamma delle piante ospiti di organismi da quarantena.
Finora l'assegnazione delle competenze non era univoca nel caso in cui erano interessati contemporaneamente sia alberi e arbusti forestali sia alberi e arbusti ornamentali, particolarmente importanti nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. La nuova formulazione chiarisce che il DATEC è sempre competente quando un OPP minaccia in maniera rilevante prevalentemente una o più funzioni del bosco (art. 85 cpv. 2).
Gli articoli 88 e 89 corrispondono agli articoli 54 e 55 dell’OPV del 27 ottobre 2010. Gli articoli 91 e 92 corrispondono sostanzialmente agli articoli 58 e 57 dell’OPV.
Capitolo 13: Procedura di opposizione
La possibilità di fare opposizione contro le decisioni degli uffici federali presso la stessa istanza rimane invariata (art. 93). Nel caso di vegetali e prodotti vegetali si tratta spesso di merci deperibili che richiedono tempistiche brevi nell’esame di una decisione. Al riguardo la procedura di ricorso è troppo lunga. Rimane naturalmente la possibilità per l'interessato di fare ricorso contro una decisione su opposizione presso il Tribunale amministrativo federale.
Capitolo 14: Disposizioni finali
L'OPV del 27 ottobre 2010 sarà abrogata soltanto il 31 dicembre 2019 (art. 94). Dopo la pubblicazione ufficiale dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (presumibilmente tra il 15 e il 31 ottobre 2018) e fino alla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (art. 96), le disposizioni attuali rimarranno legalmente valide per un ulteriore anno. Ciò consente alle aziende interessate di godere di un termine di transizione di circa 14 mesi per prepararsi alle nuove prescrizioni fitosanitarie. Ciò è fondamentale in quanto, tra le altre cose, molte aziende omologate dovranno introdurre un nuovo sistema per il rilascio dei passaporti fitosanitari. È altresì probabile che alcune aziende dovranno procedere a formare ulteriormente il proprio personale.
Le aziende già omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario nonché per il trattamento e l’apposizione di marchi su materiali da imballaggio in legno non necessitano di una nuova omologazione (art. 95 cpv. 1). Quelle soggette a obbligo di omologazione o di registrazione secondo il nuovo diritto devono presentare la relativa documentazione entro il 31 marzo 2020 (cpv. 2). Le merci per le quali è stato rilasciato un passaporto fitosanitario entro il 31 dicembre 2019 non devono averne uno nuovo dal 1° gennaio 2020 (cpv. 3) e possono essere messe in commercio fino al 31 dicembre 2022 utilizzando il vecchio passaporto fitosanitario. Le disposizioni riguardanti le piante infestanti particolarmente pericolose rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 per la specie Ambrosia artemisiifolia (ambrosia con foglie di artemisia) (cpv. 4).