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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Sezione 3: Importazione di merci in zone protette

Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali merci non possono essere importate nelle zone protette o possono esserlo soltanto se soddisfano determinate condizioni (art. 37 cpv. 1). Le merci che si trovano in un'area delimitata definita in una zona protetta non possono essere spostate da un’area delimitata o in un'altra zona protetta (cpv. 2). Il trasporto fuori dalla zona protetta è consentito soltanto se vengono prese misure precauzionali per escludere che l'organismo da quarantena rilevante per le zone protette in questione si diffonda nella zona protetta.

Sezione 4: Autorizzazione all’importazione di merci

Come finora, su richiesta, il SFF può autorizzare l’importazione di merci vietate per scopi particolari se è esclusa la diffusione di organismi da quarantena (art. 38). Al riguardo è necessario che siano rispettate anche le disposizioni dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull'impiego confinato, OIConf). Il capoverso 2 elenca gli aspetti che l’autorizzazione deve necessariamente regolamentare.

Sezione 5: Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario attesta che le merci rispettano i presupposti previsti dall’articolo 39. L'allegato 5 riporta ciò che deve contenere un certificato fitosanitario per l'importazione di merci in Svizzera da Stati terzi (art. 40). Al numero 1 è riprodotto un certificato fitosanitario per le merci importate direttamente dal Paese d'origine. Se la merce viene inizialmente importata in un altro Paese dal quale entra successivamente in Svizzera, il certificato fitosanitario deve contenere le indicazioni di cui al numero 2 (certificato fitosanitario di riesportazione). Se per quanto concerne le condizioni relative alle merci da importare sono previste più opzioni, o se sono state riconosciute misure equivalenti, è necessario menzionarlo sul certificato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» (art. 41).

Come finora, i certificati fitosanitari devono rispettare le prescrizioni formali relative alla lingua (art. 42) e non possono essere rilasciati più di due settimane prima della spedizione della merce (art. 43).

Il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità competenti dello Stato terzo (art. 44). Se uno Stato terzo non è parte contraente dell'IPPC, viene riconosciuto il certificato fitosanitario rilasciato unicamente dall'autorità competente dello Stato in questione (cpv. 2). Lo Stato terzo è tenuto a notificare tale autorità al SFF. Il certificato fitosanitario emesso da uno Stato terzo che è parte contraente dell'IPPC è invece riconosciuto anche se emesso da una persona preposta al controllo incaricata dall'organizzazione nazionale della protezione dei vegetali (cpv. 1).

L’articolo 45 crea la base legale per il riconoscimento del certificato fitosanitario elettronico. I certificati elettronici sono accettati dal SFF soltanto se presentati tramite il sistema informatico di gestione delle informazioni designato dal SFF o nell’ambito di uno scambio elettronico con tale sistema. Inoltre, i certificati fitosanitari elettronici sono riconosciuti dal SFF soltanto previo accordo con lo Stato terzo in questione circa la loro emissione (cfr. n. 1.4 della Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 12).

Sezione 6: Controllo all'importazione

L’articolo 46 (Merci da notificare prima dell’importazione) corrisponde in linea di massima all’articolo 16 dell’OPV del 27 ottobre 2010, reca tuttavia informazioni più dettagliate in merito alla procedura di notifica e all’indicazione degli emolumenti (cpv. 2-4 e 6).

Le merci provenienti da Stati terzi che devono essere scortate da un certificato fitosanitario o da un attestato, possono essere importate in Svizzera soltanto previo controllo fitosanitario e liberazione da parte del SFF (art. 47 cpv. 1). Le merci provenienti da Stati terzi che giungono in Svizzera attraverso uno Stato membro dell'UE sono controllate nel punto d'entrata nell'UE dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali o sotto la sua vigilanza; di norma non sono necessari ulteriori controlli fitosani-