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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Capitolo 10: Attestati

Se gli standard internazionali per determinati OPP prevedono specifiche misure di prevenzione o di lotta (p.es. un trattamento Kiln-drying per il legno), di norma è necessario presentare una conferma ufficiale dell'avvenuta attuazione di tali misure. L'articolo 78 delega ai dipartimenti competenti l'emanazione delle disposizioni relative all'emissione di tali attestati. Ciò comprende in particolare disposizioni inerenti a prescrizioni formali e all'omologazione delle aziende per il rilascio di attestati (cpv. 2).

Il SFF rilascia un certificato fitosanitario per l'esportazione di merci verso uno Stato terzo in base alle prescrizioni riportate nell'articolo 79. Come finora, l'esportatore deve presentare una richiesta al riguardo e informare il SFF sui requisiti che le merci devono soddisfare per essere importate nello Stato di destinazione. Se del caso, il SFF può effettuare ispezioni, campionatura e analisi (cpv. 2). Il capoverso 4 prevede la possibilità per il SFF di rilasciare certificati di esportazione elettronici utilizzando il sistema di gestione elettronica delle informazioni da esso designato. Come per il certificato di esportazione, il SFF rilascia su richiesta anche certificati fitosanitari per la riesportazione di merci verso Stati terzi, giuste le condizioni riportate nell'articolo 80. Anche il certificato fitosanitario per la riesportazione può essere rilasciato utilizzando il sistema di gestione delle informazioni designato dal SFF (cpv. 2).

Il certificato fitosanitario e il certificato fitosanitario di riesportazione rimangono invariati nella forma e nel contenuto.

Per la merce prodotta, immagazzinata o trasformata in Svizzera ed esportata verso uno Stato terzo attraverso uno Stato membro dell'UE, la presente ordinanza introduce il certificato di pre-esportazione (art. 81). Tale certificato serve per lo scambio d'informazioni a carattere fitosanitario tra la Svizzera e lo Stato membro dell'UE in questione. Su richiesta il SFF rilascia un certificato di pre-esportazione, nel quale certifica i punti di cui al capoverso 2 che sono importanti per l'esportazione verso lo Stato terzo. Come per il certificato di esportazione, il SFF può effettuare ispezioni, campionature e analisi (cpv. 3). Se il certificato di pre-esportazione non può essere trasmesso allo Stato membro dell'UE per via elettronica, l'esportatore deve allegarlo alla merce in questione (cpv. 4). Il capoverso 5 delega al DEFR e al DATEC il compito di definire ulteriori disposizioni procedurali inerenti al certificato di pre-esportazione.

Capitolo 11: Finanziamento

Sezione 1: Disposizioni applicabili all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale

Come finora, il SFF esegue le misure di esecuzione di cui è responsabile la Confederazione. Esse riguardano in particolare i controlli all'importazione di merci da Stati terzi e delle particelle di produzione delle aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario. Se le misure adottate dal SFF comportano danni finanziari (p.es. a causa della distruzione di merci o di un divieto di vendita), l'UFAG riconosce un’indennità in casi di rigore (art. 82). Nella decisione sull'indennità e sul relativo ammontare l'UFAG dispone quindi di un margine di discrezionalità. In linea generale le indennità vanno concesse in maniera restrittiva. È pertanto necessario tenere conto del significato e dello scopo della norma, che consistono nell'evitare che a causa delle misure ordinate un'azienda incorra in ingenti difficoltà finanziarie o, peggio, nella chiusura dell'attività. Chi presenta la richiesta deve poter dimostrare che le misure ordinate hanno causato un'emergenza finanziaria, e che la responsabilità del danno arrecato non può essere attribuita a terze persone (p.es. il fornitore delle merci). La prassi attuale ha dimostrato che in molti casi non è chiaro se e in quale misura si debba versare un’indennità. Per questo motivo al DEFR è assegnata la competenza di stabilire i criteri per il calcolo dell'indennità.

Il principio delle indennità versate dalla Confederazione ai Cantoni per le spese sostenute nella lotta contro gli organismi da quarantena (vale anche per gli organismi da quarantena potenziali e gli organismi da quarantena rilevanti per le zone protette) rimane invariato (art. 83). L'indennità a favore dei Cantoni rimane invariata al 50 per cento delle spese riconosciute. Se l'organismo nocivo compare per la prima volta e il rischio di diffusione è particolarmente alto, la percentuale aumenta, come previsto finora, al 75 per cento per favorire la messa in atto di misure tempestive. L'ordinanza precisa tuttavia che per prima comparsa si intende la prima presenza nel Cantone in questione. Un'altra novità prevista è la possibilità di ridurre il contributo federale se il Cantone adotta misure inadeguate o se non si