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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

prevenzione comporta, a lungo termine, una diminuzione dei costi per le misure di lotta e consente di evitare danni ad opera degli OPP.

10.4.3 Economia

Aumenta l'importanza del ruolo delle aziende nell'ambito della produzione in sicurezza e della messa in commercio di vegetali e prodotti vegetali sani (incl. vegetali forestali). Esse acquisiscono maggiore responsabilità individuale nei processi di produzione e di messa in commercio. Aumentano anche i requisiti da soddisfare per l'omologazione delle aziende. L'obbligo generalizzato del passaporto fitosanitario per i vegetali destinati alla piantagione determina un incremento del numero di aziende che necessitano di un’omologazione per la produzione e il commercio di vegetali. Molte aziende devono sviluppare o adeguare i loro sistemi amministrativi e, se del caso, i sistemi di assicurazione della qualità. Il rafforzamento delle misure di prevenzione contribuisce a garantire vegetali e prodotti vegetali sani in Svizzera. L'attuazione delle prescrizioni garantisce inoltre il libero commercio delle merci con l'UE.

L’ordinanza contribuisce altresì alla sostenibilità dei settori dell’agricoltura, dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e della silvicoltura.

10.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni si conciliano con gli obblighi assunti dalla Svizzera nel diritto internazionale e sono conformi a quelle della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC)3.

10.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020. L'ampia portata delle modifiche agli obblighi delle aziende coinvolte e nell'ambito della sua esecuzione richiede un periodo di transizione, che consenta alle aziende e agli organi di controllo e di esecuzione competenti di prepararsi adeguatamente sul piano tecnico e organizzativo.

10.7 Basi legali

Gli articoli 149 capoverso 2, 152 e 153 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) e l’articolo 26 capoversi 1 e 2 della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) autorizzano il Consiglio federale a emanare prescrizioni per la protezione di vegetali e prodotti vegetali da OPP. Tali prescrizioni comprendono espressamente l’applicazione di divieti, la regolamentazione dell’importazione e della messa in commercio di merci e OPP, la disposizione di misure contro gli OPP e l’imposizione di obblighi di registrazione e di omologazione alle aziende. Ai sensi dell’articolo 148a capoverso 3 LAgr, il Consiglio federale ha anche la facoltà di stabilire misure di prevenzione. Gli articoli 168 LAgr e 49 capoverso 3 LFo costituiscono la base per la procedura di opposizione. Le numerose disposizioni di delega ai dipartimenti o agli uffici federali competenti si basano sugli articoli 177 capoverso 2 LAgr e 49 capoverso 3 LFo. Ulteriori disposizioni di esecuzione (p.es. sul finanziamento nel settore dell’agricoltura e dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale) sono emanate in virtù degli articoli 177 capoverso 1 LAgr e 49 capoverso 3 LFo.

L’articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01) autorizza inoltre il Consiglio federale a prescrivere misure tese a combattere determinati organismi o a prevenirne la comparsa. Se si tratta di organismi geneticamente modificati, la base legale è costituita dall’articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91).

La lotta agli OPP è un tema di portata internazionale e necessita della cooperazione sul piano internazionale. La Svizzera ha ratificato la Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali (RS 0.916.20) e con la presente ordinanza ne mette in atto i principi. Particolarmente

3 RS 0.916.20