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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura;

visti gli articoli 26 capoversi 1 e 2, 46 capoverso 4 e 49 capoverso 3 della legge forestale del 4 ottobre 19912;

visto l’articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;

visto l’articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 20034

sull’ingegneria genetica;

in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19515 per la

protezione dei vegetali (IPPC);

in esecuzione dell’allegato 4 dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio,

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

1 La presente ordinanza ha lo scopo di evitare i danni economici, sociali o ecologici che possono essere causati dall’introduzione e dalla diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente dall’importazione e dalla messa in circolazione di merci che possono essere portatrici di tali organismi nocivi.

RS ..........

1 RS 910.1

2 RS 921.0

3 RS 814.01

4 RS 814.91

5 RS 0.916.20

6 RS 0.916.026.81

7 RS 946.51

2018–......