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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

2 Per evitare tali danni è necessario attuare misure di lotta e di prevenzione.

3 La presente ordinanza stabilisce in particolare quali misure adottare per evitare l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e di altri organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per:

a. organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;

b. organismi nocivi particolarmente pericolosi: organismi nocivi che in caso di introduzione e diffusione possono arrecare gravi danni economici, sociali o ecologici;

c. merci: vegetali e prodotti vegetali, nonché qualsiasi materiale che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi o fungere da mezzo per la loro diffusione, inclusa la terra e il terreno di coltura;

d. vegetali: piante vive, nonché le parti vive di piante indicate qui appresso:

1. frutti in senso botanico,

2. ortaggi,

3. tuberi, bulbi-tuberi, bulbi e rizomi, radici, portinnesti e stoloni,

4. parti aeree, fusti e stoloni epigei,

5. fiori recisi,

6. rami, con o senza foglie o aghi,

7. alberi tagliati, con foglie o aghi,

8. foglie, fogliame,

9. colture di tessuti vegetali,

10. polline vivo e spore,

11. gemme, nesti, talee, marze e innesti,

12. sementi in senso botanico, destinate alla semina;

e. prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato prodotto vegetale soltanto se rispetta almeno uno dei criteri seguenti:

1. conserva in tutto o in parte la sua superficie rotonda naturale, con o senza corteccia,

2. non ha conservato la superficie rotonda naturale poiché è stato segato, tagliato o spaccato,

3. è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l’utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle,