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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
b. nelle zone protette (art. 24): relativamente alla presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi diffusi in altre zone della Svizzera ma non ancora rilevati nelle zone protette (organismi da quarantena rilevanti per le zone protette).
2 Il monitoraggio della situazione fitosanitaria deve essere in funzione del rischio.
3 Il DEFR e il DATEC emanano le disposizioni specifiche applicabili al monitoraggio.
4 Possono organizzare campagne di monitoraggio con i Cantoni al fine di verificare la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali.
Art. 19 Rilevamento della presenza di organismi da quarantena in aree
delimitate
1 I servizi cantonali competenti effettuano, almeno a cadenza annuale e al momento opportuno, un rilevamento in ogni area delimitata di cui all’articolo 15 della presenza dell’organismo da quarantena in questione.
2 Se constatano che nella zona cuscinetto di un’area delimitata è presente l’organismo in questione:
a. ne danno notifica senza indugio all’ufficio federale competente; e
b. adeguano l’area delimitata.
3 Se constatano che in un’area delimitata l’organismo da quarantena in questione non è più presente per un periodo sufficientemente lungo, possono revocare l’area delimitata d’intesa con l’ufficio federale competente.
4 Il DEFR e il DATEC possono stabilire dettagli ed eccezioni al rilevamento.
Art. 20 Piani d’emergenza
L’ufficio federale competente provvede affinché siano disponibili piani d’emergenza per gli organismi da quarantena, in particolare per quelli prioritari.
Art. 21 Esercitazioni di simulazione
1 Con la collaborazione degli attori interessati, l’ufficio federale competente esegue esercitazioni per simulare l’attuazione dei piani d’emergenza.
2 Le esercitazioni di simulazione possono essere eseguite congiuntamente con Stati membri dell’UE.
Sezione 7: Misure in caso di peggioramento della situazione fitosanitaria in uno Stato
Art. 22
Se in seguito al peggioramento della situazione fitosanitaria in uno Stato a causa della presenza di un determinato organismo da quarantena aumenta il rischio fitosanitario