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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Art. 25 Adeguamento o revoca di zone protette

1 Se è riscontrata una variazione per quanto concerne la diffusione dell’organismo in questione, il DEFR e il DATEC, sentito il Cantone interessato, adeguano la zona protetta.

2 Sentito il Cantone interessato, revocano una zona protetta se:

a. il servizio cantonale competente non effettua il monitoraggio della situazione fitosanitaria nella zona protetta conformemente alle istruzioni dell’ufficio federale competente;

b. è constatata la presenza dell’organismo nocivo in questione in tale zona e se dalla conferma ufficiale di tale presenza:

1. entro tre mesi non è stata definita un’area delimitata; o

2. entro due anni dalla constatazione dell’infestazione l’organismo nocivo in questione non è stato eradicato.

3 Su richiesta, l’ufficio federale competente può posticipare la scadenza di cui al capoverso 2 lettera b numero 2 se la biologia dell’organismo nocivo in questione lo richiede.

Art. 26 Divieti nelle zone protette

1 Nelle zone protette l’utilizzo dell’organismo in questione, in qualsiasi forma e stadio di sviluppo, è vietato al di fuori di sistemi chiusi.

2 L’ufficio federale competente può autorizzare eccezioni ai sensi dell’articolo 7, se la diffusione dell’organismo in questione può essere esclusa.

Art. 27 Obblighi nelle zone protette

Nelle zone protette gli obblighi di cui agli articoli 8–11, 13 e 15 si applicano anche per quanto concerne gli organismi in questione.

Capitolo 5: Utilizzo di piante ospiti destinate alla piantagione

Art. 28

1 Le piante ospiti destinate alla piantagione non possono essere importate a scopo commerciale o messe in commercio se sono infestate da organismi nocivi particolarmente pericolosi che soddisfano i seguenti criteri (organismi regolamentati non da quarantena):

a. sono diffusi in Svizzera;

b. sono trasmessi principalmente da specifiche piante ospiti destinate alla piantagione;