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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
c. scelta varietale e programmi di selezione;
d. formazione.
2 L’autorizzazione regolamenta in particolare:
a. il quantitativo di organismi che è possibile utilizzare;
b. la durata dell’autorizzazione;
c. il luogo e le condizioni in cui gli organismi vanno tenuti;
d. la stazione di quarantena o la struttura di confinamento in cui vanno svolte le attività;
e. le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto;
f. l’obbligo di allegare l’autorizzazione alla partita in caso di importazione e spostamento;
g. le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione dell’organismo.
Capitolo 4: Misure contro l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena
Sezione 1: Obbligo di notifica
Art. 8
1 Chi sospetta o constata la presenza di un organismo da quarantena ne dà notifica al più presto al servizio cantonale competente.
2 Se il sospetto di infestazione riguarda un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 57 (aziende omologate), la notifica va data al Servizio fitosanitario federale (SFF).
3 Se il servizio cantonale competente rileva la presenza di un organismo da quarantena ne dà notifica al più presto all’ufficio federale competente.
4 In una zona infestata l’ufficio federale competente può abrogare l’obbligo di notificare l’organismo da quarantena in questione. Per le aziende omologate l’obbligo di notifica non può essere abrogato.
Sezione 2: Misure di prevenzione
Art. 9 Misure di prevenzione a carico delle aziende
Se un’azienda che utilizza merci a livello commerciale sospetta la presenza di organismi da quarantena, prende senza indugio misure di prevenzione per impedirne l’insediamento e la diffusione.