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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Art. 10 Misure di prevenzione a carico del servizio cantonale competente

1 Se al servizio cantonale competente è notificata la sospettata presenza di un organismo da quarantena, esso prende senza indugio le misure necessarie per verificare se tale organismo è effettivamente presente.

2 La verifica avviene sulla base di una diagnosi di un laboratorio designato dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

3 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettere a-d.

4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF.

Sezione 3: Informazione delle aziende interessate e del pubblico

Art. 11 Informazione delle aziende

1 Quando la presenza di un organismo da quarantena è ufficialmente confermata, il servizio cantonale competente informa le aziende le cui merci potrebbero essere infestate dall’organismo.

2 Se l’infestazione riguarda un’azienda omologata, l’informazione di cui al capoverso 1 è di competenza del SFF.

Art. 12 Informazione del pubblico

Quando la presenza di un organismo da quarantena prioritario è ufficialmente confermata, l’ufficio federale competente, d’intesa con il servizio cantonale competente, informa il pubblico riguardo alle misure già adottate e ancora da adottare.

Sezione 4: Misure di eradicazione

Art. 13 Eradicazione di organismi da quarantena

1 Se è constatata la presenza di organismi da quarantena all’interno della Svizzera, l’ufficio federale competente stabilisce le misure di eradicazione adeguate da prendere, in particolare le seguenti:

a. la messa in quarantena delle colture e delle merci infestate;

b. la messa in quarantena delle colture e delle merci sospettate di essere infestate; se la verifica esclude l’infestazione esse vengono tolte dalla quarantena;

c. il sequestro delle merci infestate da organismi da quarantena o sospettate di esserlo, nonché del materiale con cui sono entrate in contatto;

d. la valorizzazione delle merci infestate o sospettate di esserlo in maniera atta a evitare la diffusione di organismi da quarantena;