Progetto

Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 146Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla salute dei vegetali

per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l’ufficio federale competente può stabilire le seguenti misure nell’ambito di un’ordinanza:

a. vietare l’importazione e il transito di merci;

b. stabilire determinati requisiti per le merci e per il loro utilizzo ed esigere, all’atto dell’importazione, i relativi certificati dell’autorità competente del Paese esportatore o di un servizio accreditato;

c. ordinare misure di monitoraggio e di lotta supplementari contro gli organismi da quarantena tenendo conto dei principi di gestione dei rischi fitosanitari di cui all’allegato 2.

Sezione 8: Misure contro organismi da quarantena potenziali

Art. 23

Se compare un organismo da quarantena potenziale, l’ufficio federale competente può, fino al definitivo accertamento dell’eventuale danno causato da tale organismo, ordinare le misure seguenti per l’organismo e per le merci interessate:

a. divieto secondo l’articolo 6;

b. autorizzazioni secondo gli articoli 7 e 38;

c. obbligo di notifica secondo l’articolo 8;

d. misure di prevenzione secondo gli articoli 9 e 10;

e. misure d’informazione secondo l’articolo 11;

f. misure di eradicazione secondo l’articolo 13;

g. definizione di aree delimitate e zone d’infestazione secondo gli articoli 15 e 16;

h. monitoraggio, rilevamenti e piani d’emergenza secondo gli articoli 18–20.

Sezione 9: Zone protette

Art. 24 Delimitazione di zone protette

1 Se in un’area non è stato ancora rilevato un organismo nocivo particolarmente pericoloso diffuso in altre aree della Svizzera (organismi da quarantena rilevanti per le zone protette), il DEFR e il DATEC, sentiti i Cantoni interessati, possono delimitare tale area come zona protetta relativamente a tale organismo, qualora questo:

a. non sia comparso nella zona interessata almeno nei tre anni precedenti alla delimitazione della zona protetta; e

b. soddisfi ai criteri di cui all’allegato 1 numero 1, eccettuato quello concernente la presenza (n. 1.2).

2 Il DEFR e il DATEC designano le zone protette in un’ordinanza.