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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

a. è stato possibile eliminare o ridurre sufficientemente il rischio di diffusione dell’organismo mediante ostacoli naturali o artificiali; e

b. da un rilevamento è emerso che l’organismo non si è insediato.

4 Se l’area delimitata confina con uno Stato limitrofo, l’ufficio federale competente lo informa al riguardo.

Sezione 5: Misure di contenimento

Art. 16 Zone infestate

1 Se in un’area un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato, l’ufficio federale competente, sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, può delimitare tale area come zona infestata.

2 Nelle zone infestate non vengono più ordinate misure di eradicazione di cui all’articolo 13 contro l’organismo da quarantena in questione.

3 In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell’organismo da quarantena in questione al di fuori della zona infestata, l’ufficio federale competente può ordinare misure contro il pericolo di diffusione.

4 L’ufficio federale competente pubblica la delimitazione di una zona infestata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un altro modo adeguato.

Art. 17 Oggetti protetti

1 In una zona infestata, il servizio cantonale competente può designare come oggetti protetti popolamenti pregiati di piante ospiti dell’organismo da quarantena in questione nonché i loro dintorni all’interno di un raggio definito.

2 Stabilisce la procedura di designazione degli oggetti protetti d’intesa con l’ufficio federale competente.

3 In relazione agli oggetti protetti sono attuate le seguenti misure:

a. misure di eradicazione adeguate secondo l’articolo 13;

b. monitoraggio della situazione fitosanitaria secondo l’articolo 18;

c. rilevamento della presenza dell’organismo da quarantena in questione secondo l’articolo 19.

Sezione 6: Monitoraggio del territorio e piani d’emergenza

Art. 18 Monitoraggio della situazione fitosanitaria

1 I servizi cantonali competenti svolgono a cadenza annuale un monitoraggio della situazione fitosanitaria:

a. su tutto il territorio svizzero: relativamente alla presenza di organismi da quarantena da trattare in via prioritaria; e