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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
a. è stato possibile eliminare o ridurre sufficientemente il rischio di diffusione dell’organismo mediante ostacoli naturali o artificiali; e
b. da un rilevamento è emerso che l’organismo non si è insediato.
4 Se l’area delimitata confina con uno Stato limitrofo, l’ufficio federale competente lo informa al riguardo.
Sezione 5: Misure di contenimento
Art. 16 Zone infestate
1 Se in un’area un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato, l’ufficio federale competente, sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, può delimitare tale area come zona infestata.
2 Nelle zone infestate non vengono più ordinate misure di eradicazione di cui all’articolo 13 contro l’organismo da quarantena in questione.
3 In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell’organismo da quarantena in questione al di fuori della zona infestata, l’ufficio federale competente può ordinare misure contro il pericolo di diffusione.
4 L’ufficio federale competente pubblica la delimitazione di una zona infestata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un altro modo adeguato.
Art. 17 Oggetti protetti
1 In una zona infestata, il servizio cantonale competente può designare come oggetti protetti popolamenti pregiati di piante ospiti dell’organismo da quarantena in questione nonché i loro dintorni all’interno di un raggio definito.
2 Stabilisce la procedura di designazione degli oggetti protetti d’intesa con l’ufficio federale competente.
3 In relazione agli oggetti protetti sono attuate le seguenti misure:
a. misure di eradicazione adeguate secondo l’articolo 13;
b. monitoraggio della situazione fitosanitaria secondo l’articolo 18;
c. rilevamento della presenza dell’organismo da quarantena in questione secondo l’articolo 19.
Sezione 6: Monitoraggio del territorio e piani d’emergenza
Art. 18 Monitoraggio della situazione fitosanitaria
1 I servizi cantonali competenti svolgono a cadenza annuale un monitoraggio della situazione fitosanitaria:
a. su tutto il territorio svizzero: relativamente alla presenza di organismi da quarantena da trattare in via prioritaria; e