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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

e. il divieto di coltivazione o di piantagione di piante ospiti in una particella infestata da un organismo da quarantena o dal suo vettore finché non vi sarà più alcun rischio di infestazione;

f. il divieto di coltivazione o di piantagione di vegetali molto sensibili a un organismo da quarantena;

g. l’eliminazione di vegetali di cui alla lettera e nei dintorni delle colture sensibili;

h. i provvedimenti contro i vettori di organismi da quarantena che ne impediscono la diffusione;

i. la distruzione delle merci infestate o sospettate di esserlo.

2 Il servizio cantonale competente prende senza indugio le misure stabilite dall’ufficio federale competente.

3 Esso indaga senza indugio sull’origine della presenza dell’organismo e, in particolare, verifica se:

a. tale presenza possa essere correlata alla messa in commercio o allo spostamento di merci; e

b. se è possibile che l’organismo da quarantena si sia diffuso anche ad altre merci.

4 Se l’infestazione riguarda un’azienda omologata, le misure di cui al capoverso 1 e le verifiche di cui al capoverso 3 sono di competenza del SFF.

5 Sentiti i servizi cantonali interessati, l’ufficio federale competente può emanare direttive per assicurare l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi da quarantena.

Art. 14 Definizione di un piano d’azione per organismi da quarantena

prioritari

In caso di presenza di un organismo da quarantena da trattare in via prioritaria, il servizio cantonale competente stabilisce:

a. un piano con misure di eradicazione o di contenimento; e

b. un calendario per l’attuazione di tali misure.

Art. 15 Delimitazione di aree

1 Il servizio cantonale competente, d’intesa con l’ufficio federale competente, delimita senza indugio l’area in cui vanno eseguite le misure di eradicazione di cui all’articolo

13. Tale area comprende il focolaio d’infestazione e una zona cuscinetto.

2 L’estensione della zona cuscinetto è stabilita sulla base del rischio di diffusione dell’organismo tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane.

3 Il servizio cantonale competente, d’intesa con l’ufficio federale competente, non stabilisce un’area delimitata se: