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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
I contributi d’estivazione sono notificati dalla Svizzera come programmi ambientali (accordo agricolo all. 2 n. 12). Con il nuovo contributo per il bestiame da latte i precedenti contributi d’estivazione (per l’alpeggio di breve durata del bestiame da latte) nonché i contributi di transizione vengono trasferiti.
Anche i contributi per il benessere degli animali finora sono stati notificati come programmi ambientali (accordo agricolo all. 2 n. 12). Con l’integrazione dei contributi URA a carico dei contributi di transizione vi è un trasferimento verso i pagamenti vincolati alla produzione. Come condizione di base per la conciliabilità con l’allegato 2 numero 12 deve essere garantito anche per questi contributi che non superino i costi supplementari correlati ai programmi. Occorre tuttavia considerare che le misure per il benessere degli animali non sono esplicitamente riconosciute nella Green Box. Per garantire la conciliabilità con i principi dell’OMC dei contributi per il benessere degli animali questi sono notificati
nell’Amber Box (accordo agricolo art. 6.3).
1.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
1.7 Basi legali
Le basi legali sono costituite dagli articoli 70 - 76 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).