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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
b. sono tenute a mettere a disposizione informazioni per i viaggiatori e i clienti di servizi postali e del commercio via internet secondo l’articolo 35.
2 Sono esonerate dall’obbligo di registrazione le aziende:
a. che consegnano in piccole quantità sementi, eccettuate quelle che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, direttamente a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali;
b. le cui attività professionali in merito alle merci si limitano al loro trasporto per un’altra azienda;
c. le cui attività professionali si limitano esclusivamente al trasporto di oggetti di qualsiasi tipo impiegando materiale da imballaggio in legno;
d. sottoposte all’obbligo di omologazione.
3 L’ufficio federale competente può imporre l’obbligo di registrazione ad aziende secondo il capoverso 2 la cui produzione di vegetali o altra attività costituisce un rischio fitosanitario.
Art. 56 Procedura di registrazione
1 Le aziende con obbligo di registrazione presentano al SFF il modulo di registrazione ufficiale.
2 Il SFF registra l’azienda e le attribuisce un numero di registrazione.
3 Un’azienda registrata notifica al SFF entro 30 giorni ogni modifica delle informazioni fornite all’atto della registrazione.
Art. 57 Obbligo di omologazione
Necessitano di un’omologazione da parte del SFF le aziende che:
a. sono tenute a rilasciare passaporti fitosanitari;
b. trattano legno, materiale da imballaggio o altri oggetti in legno e vi appongono il marchio;
c. rilasciano attestati secondo l’articolo 78.
Art. 58 Procedura di omologazione
1 L’omologazione va richiesta al SFF mediante il modulo ufficiale.
2 Il SFF attribuisce all’azienda un numero di omologazione.
3 Il SFF concede l’omologazione a rilasciare passaporti fitosanitari per famiglie, generi o specie e tipi di merci determinati, se sono adempiute le condizioni seguenti:
a. possono essere effettuate le analisi di cui all’articolo 71 concernenti gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che potrebbero infestare le merci dell’azienda;
b. l’azienda ha le conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi e i relativi sintomi;