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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
spese per il trasporto e l’immagazzinamento sono a carico del trasportatore delle merci.
Art. 50 Misure in caso di inadempimento delle condizioni o di sospettata
infestazione
1 Se le condizioni per l’importazione di una merce non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia infestata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può segnatamente respingere la merce od ordinare le seguenti misure:
a. rimozione della merce dalla partita;
b. distruzione della merce;
c. messa in quarantena della merce;
d. disinfezione della merce.
2 Se respinge la merce od ordina una misura di cui al capoverso 1 lettera a o b, il SFF invalida il certificato fitosanitario.
3 Il SFF può pronunciare un ammonimento o irrogare una sanzione con un importo fino a un massimo di 10 000 franchi in caso di violazione dell’obbligo di notifica o di controllo.
4 Il SFF ritira le merci senza proprietario e le valorizza o le distrugge.
Sezione 7: Transito
Art. 51 Transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione
nell’UE
1 Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato membro dell’UE non avviene per via aerea sono controllate dal SFF, salvo se la Svizzera ha convenuto altrimenti con il Paese di destinazione.
2 Le aziende di servizi che garantiscono le relazioni tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione (imprese che prestano servizi di sdoganamento) devono:
a. notificare la merce da controllare al SFF;
b. trasmettere al SFF i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.
3 Se nel transito di merci vi è il pericolo di propagazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può vincolarlo a condizioni volte a escludere la diffusione di siffatti organismi.
4 Il SFF vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.