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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 52 Transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione
in Stati terzi
1 Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato terzo non avviene per via aerea possono essere trasbordate in Svizzera e trasportate ulteriormente se:
a. sono scortate da una dichiarazione firmata dall’azienda che ne è responsabile che indica che le merci sono in transito; e
b. sono imballate e trasportate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi durante il transito.
2 Il SFF vieta il transito di merci che non adempiono il capoverso 1 o se vi sono motivi validi per ritenere che non adempiranno il capoverso 1.
Sezione 8: Stazioni di quarantena e strutture di confinamento
Art. 53 Stazioni di quarantena e strutture di confinamento
1 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le esigenze relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento, nonché alla loro gestione e vigilanza.
2 Il SFF designa le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento.
3 Può riconoscere temporaneamente un’area aziendale come struttura di confinamento.
Art. 54 Liberazione di merci da stazioni di quarantena e da strutture di
confinamento
1 Il SFF libera le merci immagazzinate in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento se constata che sono indenni da organismi da quarantena e da organismi da quarantena potenziali o, se del caso, da determinati organismi nocivi per i quali sono state delimitate zone protette.
2 Può autorizzare il trasporto di merci infestate da un organismo da quarantena o da un organismo da quarantena potenziale da una stazione di quarantena o da una struttura di confinamento a un’altra siffatta stazione o struttura.
3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire ulteriori prescrizioni per la liberazione di merci dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento.
Capitolo 7: Registrazione e omologazione di aziende
Art. 55 Obbligo di registrazione
1 Devono registrarsi presso l’ufficio federale competente le aziende che:
a. importano o mettono in commercio merci per le quali è necessario un certificato fitosanitario o un passaporto fitosanitario;