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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

b. le merci alle quali si applicano le eccezioni di cui agli articoli 31 capoverso 5 e 38;

c. le merci spostate all’interno di un’azienda, segnatamente dal luogo di produzione a quello di imballaggio o di lavorazione, sempre che non siano introdotte in una zona protetta;

d. le merci fornite direttamente ai consumatori finali, eccetto:

1. che siano state ordinate tramite mezzi di comunicazione a distanza;

2. in zone protette.

5 Nelle zone protette, l’ufficio federale competente può revocare l’obbligo del passaporto fitosanitario fino all’utilizzatore finale.

6 Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'ufficio federale competente può autorizzare la messa in commercio e lo spostamento di merci che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 69:

a. a scopo di ricerca;

b. per la conservazione di risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura direttamente minacciate.

Art. 66 Contenuto e forma del passaporto fitosanitario

1 Il passaporto fitosanitario contiene gli elementi di cui all’allegato 6 numero 1 o, per le zone protette, di cui all’allegato 6 numero 2 e soddisfa i requisiti formali fissati dal SFF.

2 È facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e permanenti.

3 È permanentemente apposto sul lotto ed è distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta.

4 Il codice di tracciabilità di cui all’allegato 6 numero 1 non è richiesto per determinati vegetali preparati in modo da essere pronti per la vendita all’utilizzatore finale che non presentano rischi di diffusione di organismi da quarantena o di organismi da quarantena potenziali.

5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono i tipi e le specie di vegetali ai quali non si applica l’eccezione di cui al capoverso 4.

Art. 67 Passaporto fitosanitario ed etichetta di certificazione

Per i vegetali destinati alla piantagione messi in commercio come materiale pre-base, di base o certificato oppure come sementi o tuberi-seme di patate pre-base, di base o certificati, le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono allegare il passaporto fitosanitario in forma distinguibile all’etichetta ufficiale di certificazione. Il passaporto fitosanitario contiene gli elementi di cui all’allegato 6 numero 3 o, per le zone protette, di cui all’allegato 6 numero 4, e soddisfa i requisiti formali fissati dal SFF.