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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Sezione 6: Controllo all’importazione

Art. 46 Merci da notificare prima dell’importazione

1 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200512 sulle dogane notificano al SFF, prima dell’importazione, le merci da controllare.

2 La notifica avviene in forma elettronica compilando la parte I del documento sanitario comune di entrata (DSCE) ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento (UE) 2017/62513.

3 Le merci possono essere notificate per l’imposizione doganale soltanto dopo che il SFF le ha liberate.

4 Nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione indica il numero del DSCE rilasciato e gli emolumenti per il controllo fitosanitario stabiliti dal SFF.

5 La Posta e gli altri servizi di corrieri consegnano gli invii sottoposti a controllo fitosanitario al SFF presso un servizio preposto al controllo della salute dei vegetali abilitato, prima di presentare la dichiarazione doganale nel quadro della procedura d’imposizione doganale.

6 Nella dichiarazione doganale, la Posta e gli altri servizi di corrieri indicano gli emolumenti stabiliti dal SFF per il controllo fitosanitario. L’obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1 decade.

Art. 47 Merci che devono essere controllate e liberate prima

dell’importazione

1 Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario o da un attestato ai sensi dell’articolo 78, possono essere importate soltanto dopo l’avvenuto controllo e la liberazione da parte del SFF.

2 Non è necessario controllare e liberare le merci che nel punto di entrata nel territorio dell’UE sono state controllate e liberate dall’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali o sotto la sua vigilanza e che sono scortate da una prova dell’avvenuto controllo.

3 Per prova dell’avvenuto controllo s’intende:

a. un documento fitosanitario di circolazione, interamente compilato, secondo l’articolo 1 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE14;

12 RS 631.0

13 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GU L 95 del 7.4.2017, p. 1

14 Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V,