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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

c. l’azienda conosce le misure da prendere per impedire la comparsa e la diffusione di tali organismi; e

d. l’azienda dispone di sistemi e procedure atti ad assicurare la tracciabilità.

4 Il SFF concede un’omologazione per il trattamento di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno, o per l’apposizione del marchio, se l’azienda:

a. ha le conoscenze necessarie per procedere al trattamento o all’apposizione del marchio; e

b. dispone di impianti e installazioni adeguati per il trattamento o l’apposizione del marchio.

Art. 59 Verifica dell’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari

1 Il SFF verifica annualmente in base ai rischi mediante ispezioni, campionatura e test se le condizioni per l’omologazione sono ancora adempiute.

2 Può ridurre la frequenza delle verifiche se:

a. l’azienda gli sottopone un piano di gestione dei rischi riconosciuto; o

b. l’azienda presenta un rischio fitosanitario giudicato basso dal SFF.

3 Revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se:

a. l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi;

b. l’azienda non esegue le misure ordinate dal SFF;

c. le condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario non sono più adempiute.

Art. 60 Verifica dell’omologazione per il trattamento di legno, materiale da

imballaggio e altri oggetti in legno e l’apposizione del marchio

1 Il SFF verifica annualmente in base ai rischi se le condizioni per l’omologazione sono ancora adempiute.

2 Può ridurre la frequenza delle verifiche se l’azienda omologata presenta un rischio fitosanitario giudicato basso dal SFF.

3 Revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se:

a. l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi;

b. l’azienda non esegue le misure ordinate dal SFF;

c. le condizioni tecniche per il trattamento o l’apposizione del marchio non sono più adempiute.