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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
b. un DSCE.
4 Per le merci provenienti da Stati terzi che giungono in Svizzera per via aerea, i servizi preposti al controllo fitosanitario sono situati ai punti di entrata degli aeroporti di Zurigo e di Ginevra. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ne pubblica gli orari di apertura sul proprio sito Internet.
5 D’intesa con le dogane, il SFF può eseguire i controlli in un altro luogo idoneo.
6 Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’ufficio federale competente può stabilire che per l’importazione di merci da Stati membri dell’UE è necessario procedere al controllo e alla liberazione.
Art. 48 Esecuzione del controllo
1 Il SFF controlla se la merce da importare adempie le condizioni fitosanitarie per l’importazione.
2 Per le merci per le quali non è necessario procedere al controllo e alla liberazione può controllare per campionatura se le condizioni per l’importazione sono adempiute.
3 Il controllo può essere esteso all’imballaggio della merce e al mezzo di trasporto utilizzato.
4 Se le condizioni per l’importazione sono adempiute, il SFF lo attesta:
a. completando la parte II del DSCE; o
b. apponendo un «visto» sul certificato fitosanitario.
5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono le modalità d’importazione.
6 L’ufficio federale competente può prevedere che il controllo sia eseguito con minore frequenza se, in base alle esperienze maturate con importazioni precedenti di merci della stessa origine, si può partire dal presupposto che esse non siano infestate da organismi nocivi particolarmente pericolosi. A tal fine possono essere prese in considerazione anche le esperienze acquisite dall’UE con importazioni da Stati terzi.
Art. 49 Analisi complementari
1 Se vi è il sospetto che una merce è infestata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può prelevare campioni. Può analizzarli o farli analizzare.
2 Durante l’esecuzione delle analisi, lo scarico e il ricarico delle merci, l’apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi spettano al trasportatore delle merci.
3 Se l’analisi si protrae più a lungo e si teme la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione immagazzina le merci in un luogo adeguato fino al momento in cui sia noto l’esito dell’analisi. Le
parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.