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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
6. i compiti e le competenze del personale in relazione all’obbligo di notifica, alle analisi per il passaporto fitosanitario e al rilascio e all’applicazione dei passaporti fitosanitari, e
7. indicazioni sulla formazione del personale riguardo ai punti di cui sopra.
Art. 63 Obblighi di tenere un registro
1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite di ogni lotto di merci.
2 Ai fini della tracciabilità registrano le informazioni seguenti concernenti ogni passaporto fitosanitario da esse rilasciato o ottenuto:
a. indicazioni concernenti l’azienda che ha fornito il lotto, salvo se l’azienda omologata ha prodotto essa stessa tutte le merci del lotto in questione;
b. indicazioni concernenti l’azienda cui il lotto è stato fornito; e
c. le informazioni rilevanti contenute nel passaporto fitosanitario.
3 Conservano le registrazioni per almeno tre anni e, su richiesta, le mettono a disposizione del SFF.
4 Il DEFR e il DATEC possono stabilire eccezioni alla durata minima di conservazione delle registrazioni ed emanare prescrizioni sull’esecuzione dell’obbligo di tenere un registro.
Art. 64 Spostamento all’interno di un’azienda
1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono disporre di sistemi per la tracciabilità o di procedure atti a constatare i processi relativi allo spostamento di merci all’interno dell’area aziendale e tra le unità aziendali.
2 Su richiesta, mettono a disposizione del SFF le informazioni sugli spostamenti.
Sezione 2: Passaporto fitosanitario
Art. 65 Merci che necessitano di un passaporto fitosanitario per la messa in
commercio
1 I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione di determinate sementi e determinati altri oggetti, possono essere messi in commercio soltanto se scortati da un passaporto fitosanitario.
2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali sementi e oggetti possono essere messi in commercio soltanto con un passaporto fitosanitario.
3 Stabiliscono altresì quali sementi e oggetti possono essere messi in commercio in una zona protetta soltanto con un passaporto fitosanitario.
4 Il passaporto fitosanitario non è necessario per:
a. le merci in transito;