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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulla salute dei vegetali
Art. 72 Sostituzione di un passaporto fitosanitario
1 Se un lotto è diviso in lotti più piccoli, l’azienda omologata rilascia un passaporto fitosanitario per ogni nuovo lotto.
2 Rilascia un nuovo passaporto fitosanitario soltanto se l’identità e la tracciabilità della merce sono garantite e se la merce continua ad adempiere le condizioni per il rilascio del passaporto.
Art. 73 Passaporto fitosanitario per merci da Stati terzi
Il SFF rilascia un passaporto fitosanitario per le merci importate da Stati terzi o per le merci in transito che vanno controllate secondo l’articolo 51, una volta accertato che le condizioni per il rilascio del passaporto sono adempiute.
Art. 74 Invalidamento e rimozione del passaporto fitosanitario
1 Se un lotto ricevuto non adempie una delle condizioni per il rilascio del passaporto fitosanitario, il destinatario della merce invalida il passaporto e lo rimuove.
2 Egli informa dell’invalidamento del passaporto fitosanitario il SFF e l’azienda omologata che lo ha rilasciato.
3 Se il destinatario è un’azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari, conserva il passaporto invalidato o il suo contenuto e i motivi alla base dell’invalidamento per almeno tre anni.
Capitolo 9: Legno nonché materiale da imballaggio e altri oggetti in legno
Art. 75 Trattamento di legno, materiali da imballaggio e altri oggetti in
legno e apposizione del marchio
1 Il trattamento di legno, materiali da imballaggio e altri oggetti in legno e l’apposizione del marchio possono essere eseguiti soltanto da aziende omologate.
2 Il marchio è apposto conformemente all’allegato 2 dell’ISPM15 nei casi in cui si tratta di:
a. materiale da imballaggio in legno prodotto in Svizzera ed esportato in uno Stato terzo, salvo che si applichi un’eccezione secondo l’ISPM15;
b. legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno messi in commercio in Svizzera o nell’UE, se prescritto da disposizioni emanate conformemente agli articoli 22, 23, 34 o 37.
3 Il marchio è apposto soltanto se il legno, il materiale da imballaggio o gli altri oggetti in legno sono stati sottoposti almeno a uno dei trattamenti di cui all’allegato 1 dell’ISPM15.