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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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1 Le domande di versamento dei supplementi giusta gli articoli 1 e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.
3 Le domande di versamento del supplemento giusta l'articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.
4 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'articolo 3 capoverso 3.
5 Devono comunicare al servizio d'amministrazione:
a. l’autorizzazione;
b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati nazionale sul latte;
c. la revoca di un’autorizzazione.
Art. 4a cpv. 2
2Abrogato
Art. 10 cpv. 2
2 Possono notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se hanno commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.
Art. 11 Conservazione dei dati
I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti la quantità di latte trasformata in formaggio e la quantità di latte commerciale che sono necessari all'ispezione.
II
L’allegato è modificato come segue:
Rimando al numero dell’allegato
Allegato (art. 1c cpv. 4 e 2 cpv. 2)
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.