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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Consultazione

12 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

12.1 Situazione iniziale

Fino all'aggiornamento del 13 gennaio 2017 i risultati della classificazione della qualità e i dati sul colore della carne di vitello (valore L*) erano visibili a tutti. Da allora, il diritto di consultazione dei risultati della classificazione della qualità spetta soltanto all'ultimo detentore di animali e al macello e per il colore della carne di vitello è stato abolito per mancanza di una base legale. Nel quadro del PO 2017, con la decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2017, il diritto di consultazione per i risultati della classificazione della qualità è stato esteso a tutti i precedenti detentori di animali e a eventuali destinatari di cessione. Nella procedura di consultazione concernente il PO 2017 è stata richiesta da singole cerchie la reintroduzione della consultazione del valore L* per la carne di vitello e del peso alla macellazione per gli animali della specie bovina. Queste modifiche sono inviate in consultazione nell'ambito del PO 2018.

Qualora si verifichi il decesso di un animale nel tragitto verso il macello o nel macello stesso, quest’ultimo non ha alcuna possibilità di notificarlo. L'animale continua a risultare vivo nella BDTA a meno che il macello notifichi una macellazione (non avvenuta) beneficiando (in maniera illecita) dei contributi d'eliminazione (giusta l'ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; RS 916.407).

12.2 Sintesi delle principali modifiche

I detentori di animali (ingrassatori di vitelli) e la filiera della carne hanno reagito in maniera forte alla limitazione dei diritti di consultazione e vorrebbero avere nuovamente accesso ai dati concernenti il colore della carne (valore L*). Contemporaneamente, come da richiesta di IP Suisse, è garantita la consultazione dei dati sul peso alla macellazione. I macelli in futuro dovranno notificare alla BDTA gli animali deceduti.

12.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Capoverso 2 – In linea di principio tutti i dati della BDTA devono poter essere utilizzati per l'esecuzione della legislazione sulle epizoozie e di quella agricola.

Articolo 2

Il colore della carne è impiegato nel settore come caratteristica qualitativa per la valutazione della carne di vitello. È misurato con un apposito strumento ed è espresso come valore L*.

Articolo 5

Capoverso 4 – Con questo nuovo capoverso si esprime in maniera più chiara che i macelli non possono notificare qualsiasi risultato alla BDTA, ma informazioni prescritte dall'ordinanza in vista di una precisazione della prassi. Con il ruolo "macello" nella BDTA possono essere notificati soltanto i seguenti dati: (1) numero di telefono e lingua di corrispondenza (2) coordinate bancarie o del conto postale (3) macellazioni (4) decessi.

Articolo 7