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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Art. 47 cpv. 2 lett. d ed e, cpv. 3 e 4

2 È stabilito per le seguenti categorie:

d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN.

e. Abrogata

3 Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere con una durata d'estivazione inferiore a 100 giorni è versato un contributo supplementare a quello di cui al capoverso 2 lettera d.

4 Qualora una vacca lattifera venga estivata in più aziende nel corso dell'anno, il contributo supplementare è ripartito in rapporto al periodo di permanenza nelle aziende.

Art. 49 cpv. 2 e 3

2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d'estivazione è adeguato come segue:

a. se il carico supera il carico usuale in CN del 10-15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;

b. se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo;

c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico usuale.

3 Il contributo supplementare di cui all’articolo 47 capoverso 3 è stabilito per UBG in base al numero di giorni d'estivazione all'anno. Aumenta fino al 56° giorno d’estivazione, poi diminuisce fino a zero.

Art. 69 cpv. 2 lett. e, cpv. 2bis

2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura

sull'insieme dell'azienda per:

e. piselli proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero.

2bis Il frumento panificabile comprende anche il grano duro.

Art. 75 cpv. 2bis

2bis Per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 4-9 è versato un contributo supplementare se a tutti gli animali della categoria interessata è garantita l’uscita esclusivamente giusta l’allegato 6 lettera B numero 2.1.