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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Consultazione

14. Ordinanza sulle dogane (OD1)

14.1. Situazione iniziale

Il 19 dicembre 2015 i ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno deciso un divieto dei sussidi all’esportazione. Ciò ha comportato per la Svizzera la rinuncia, entro un periodo di transizione di cinque anni al massimo (fine 2020), al versamento di contributi all’esportazione ai sensi della legge del 13 dicembre 19742 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli. Secondo il diritto commerciale internazionale, i contributi all’esportazione ai sensi di tale legge sono sussidi all’esportazione.

Fondandosi sul messaggio del 17 maggio 20173 concernente l’eliminazione dei contributi all’esportazione per prodotti agricoli trasformati, il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all’esportazione4. Allo scadere del termine di referendum il Consiglio federale deciderà l’entrata in vigore delle modifiche di legge e l’abrogazione delle ordinanze che disciplinano il versamento di contributi all’esportazione. Ciò è previsto per il 1° gennaio 2019.

Tenendo conto delle condizioni quadro della politica agricola, al fine di mantenere il valore aggiunto nella produzione di derrate alimentari nonostante l’eliminazione dei contributi all’esportazione sono previste misure d’accompagnamento alla soppressione di tali contributi. Queste comprendono un nuovo sostegno, indipendente dall’esportazione e vincolato al prodotto, a favore dei produttori di latte e cereali panificabili nonché una semplificazione della procedura di autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo di latticini e cereali di base che attualmente danno diritto a contributi all’esportazione.

La presente modifica di ordinanza crea la base per la semplificazione della procedura di autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo. Per i latticini e i cereali di base attualmente esportati sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, l’eliminazione dei contributi all’esportazione comporta uno svantaggio, durevole e non compensato, dovuto al prezzo delle materie prime. Poiché questo svantaggio per i prodotti svizzeri dello stesso genere non è più compensato da altri provvedimenti (p. es. contributi all’esportazione), per quanto riguarda i latticini e i cereali di base che attualmente beneficiano di contributi all’esportazione le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane (LD) saranno in futuro generalmente adempiute.

Sulla scorta di quanto precede e quale misura d’accompagnamento all’eliminazione dei contributi all’esportazione, la procedura di consultazione per il traffico di perfezionamento attivo secondo l’articolo 165 capoverso 4 OD (in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 3 LD) è sostituita da una procedura d’informazione per i latticini e i cereali di base agricoli che danno attualmente diritto a contributi all’esportazione nonché per il latte scremato (linee tariffali 0401.1010 e 0401.1090), il frumento, la spelta e il frumento segalato (linee tariffali 1001.9921 e 1001.9929) e la segala (linee tariffali 1002.9021 e 1002.9029). La procedura di consultazione rimane invece invariata per altri prodotti agricoli di base (p. es. frutta e verdura).

Anche in futuro è previsto un meccanismo atto a garantire la trasparenza (procedura d’informazione), secondo il quale le organizzazioni interessate sono costantemente informate in merito alle domande presentate.

1 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.0)

2 RS 632.111.72

3 FF 2017 3737

4 FF 2017 6785

5 RS 631.0