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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Art. 3 Coordinamento con i pagamenti diretti dell’Unione europea
1 Se i pagamenti diretti che l'Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all'articolo 54 capoverso 1 OPD5, essi sono dedotti dai contributi per singole colture.
2 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.
Titolo prima dell’articolo 4
Sezione 2: Supplemento per i cereali
Art. 4 Superfici che danno diritto al supplemento
1 Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture frumento, spelta, segale, farro e piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di cereali panificabili o da foraggio.
2 È versato anche per le superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OTerm.
3 Non è versato alcun supplemento per:
a. superfici al di fuori della superficie agricola utile;
b. particelle o parti di particelle caratterizzate da un'elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo o neofite invasive;
c. cereali raccolti prima della loro maturazione o non per l'estrazione dei granelli;
d. cereali in miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2;
e. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD6.
Titolo prima dell’articolo 5
Abrogato
Art. 5 Importo del supplemento per i cereali
Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati dal Parlamento alla posizione finanziaria «Supplemento per i cereali» e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.