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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Art. 3 Coordinamento con i pagamenti diretti dell’Unione europea

1 Se i pagamenti diretti che l'Unione europea (UE) versa a un gestore per le superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera non possono essere dedotti dai pagamenti diretti conformemente all'articolo 54 capoverso 1 OPD5, essi sono dedotti dai contributi per singole colture.

2 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti dell'UE versati per l'anno precedente.

Titolo prima dell’articolo 4

Sezione 2: Supplemento per i cereali

Art. 4 Superfici che danno diritto al supplemento

1 Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture frumento, spelta, segale, farro e piccola spelta, orzo, avena, triticale, riso, miglio, sorgo nonché miscele di cereali panificabili o da foraggio.

2 È versato anche per le superfici coltivate per tradizione famigliare nella zona di confine estera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 OTerm.

3 Non è versato alcun supplemento per:

a. superfici al di fuori della superficie agricola utile;

b. particelle o parti di particelle caratterizzate da un'elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna»), avena selvatica, erba di San Giacomo o neofite invasive;

c. cereali raccolti prima della loro maturazione o non per l'estrazione dei granelli;

d. cereali in miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2;

e. fasce di colture estensive in campicoltura ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD6.

Titolo prima dell’articolo 5

Abrogato

Art. 5 Importo del supplemento per i cereali

Il supplemento per i cereali per ettaro e anno è calcolato in base ai fondi approvati dal Parlamento alla posizione finanziaria «Supplemento per i cereali» e alla superficie cerealicola che dà diritto al supplemento. Il risultato è arrotondato per difetto al franco intero.

5 RS 910.13

6 RS 910.13