Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 12 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sui PF
Istituti PF vorrebbe che si creino le basi per l’elaborazione dei dati degli ex studenti e propone un’aggiunta all’articolo 13 capoverso 1 lettera c: «gli studenti, gli ex studenti e gli uditori».
5 Commenti alle singole disposizioni
Articolo 10a Vendita di energia
FR dubita che la nuova base legale sia veramente necessaria. Per il Cantone le disposizioni della legge sull’energia sono sufficienti. Anche l’allocazione delle risorse potrebbe essere disciplinata dal Consiglio federale in modo più semplice, per esempio nelle convenzioni con gli istituti interessati o attraverso una pianificazione finanziaria.
GR condivide l’idea di usare più spesso le energie rinnovabili come il truciolato, lo sfruttamento delle acque lacustri e del calore residuo nonché l’energia fotovoltaica autoprodotta. Per il Cantone è inoltre ragionevole poter vendere a terzi l’energia eccedente a prezzi di mercato.
Secondo AG ha senso disciplinare l’utilizzo dell’energia prodotta per uso proprio, ma non di quella acquistata per uso proprio. Il Cantone raccomanda al settore dei PF di acquistare soltanto l’energia effettivamente necessaria. TI approva la nuova disposizione.
PLR, PS e VSETH condividono la soluzione proposta. UDC approva la nuova disposizione, purché rimanga un compito secondario dei PF e sia realizzata con l’effettivo di personale attuale.
Economiesuisse e Istituti PF ritengono che gli istituti del settore dei PF debbano poter disporre liberamente dei ricavi provenienti dalla vendita di energia. Secondo economiesuisse la proposta del Consiglio federale è troppo burocratica. L’organizzazione formula pertanto la seguente proposta: «I politecnici federali e gli istituti di ricerca possono decidere autonomamente come impiegare i proventi derivanti dalla vendita di energia».
Articolo 14 Membri del corpo insegnante
BE teme che la nuova regolamentazione sulla durata dell’assunzione non corrisponda de facto alle esigenze concrete dei professori assistenti. Per agevolare la pianificabilità delle carriere accademiche, il Cantone ritiene che sia meglio prevedere durate fisse. BE sostiene che la nuova regolamentazione porti a una disparità di trattamento tra i professori assistenti, il che potrebbe compromettere la carriera accademica. Il Cantone suggerisce di riflettere se non sia meglio prevedere contratti di assunzione di quattro anni e ammettere durate superiori solo a titolo eccezionale. AG appoggia la nuova regolamentazione solo se permette di prendere maggiormente in considerazione le condizioni quadro del Fondo nazionale svizzero. La rifiuta, invece, se con essa si potranno concludere soltanto contratti di assunzione di durata annuale.
Per PS e USS la soluzione proposta è inadatta perché, a loro avviso, comporta un peggioramento delle condizioni di lavoro dei professori assistenti. Secondo i due partecipanti, inoltre, le condizioni quadro per la promozione da parte del FNS possono essere ottimizzate in altro modo.
Economiesuisse e gli Istituti PF approvano la modifica. FNS accoglie la revisione e la presa in considerazione della sua prassi di aggiudicazione.
VSETH e swissfaculty osservano che la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro non deve creare maggiori incertezze per i professori assistenti. Secondo VSETH occorre evitare di accorciare sistematicamente i rapporti lavorativi. Aactionuni vede con occhio critico la flessibilizzazione proposta. I professori assistenti devono poter contare su un minimo di sicurezza a livello di pianificazione professionale ed economica. Actionuni respinge pertanto l’adeguamento e propone invece che il primo contratto duri almeno quattro anni e che fino all’ottavo anno d’impiego gli ulteriori contratti siano flessibili. Transfair esprime scetticismo e si dice favorevole, in via di principio, ai contratti a tempo indeterminato.
Articolo 17a Rapporti di lavoro del personale e dei professori
SH fa notare che la numerazione degli articoli andrebbe adeguata per evitare che l’attuale articolo 17a sia cancellato. GE ricorda che la promozione delle nuove leve è un elemento fondamentale.