Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 12 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sui PF
Sezione 3: Trattamento dei dati personali nell’ambito dell’insegnamento (Art. 36f)
VD fa notare che secondo l’articolo 17 LPD deve esistere una base giuridica formale per poter elaborare dati personali degni di particolare protezione. Il Cantone è dell’avviso che l’articolo 36f non sia in linea con questo requisito, anche se il rapporto esplicativo lo prevede.
VSETH approva l’introduzione di questo articolo, ma chiede che nelle disposizioni esecutive sia precisato che i dati personali non possono essere utilizzati a scapito degli studenti (p. es. assegnazione di lavori di progetto). Per actionuni è importante precisare nelle disposizioni esecutive la tipologia dei dati nonché lo scopo e gli obiettivi previsi in sede di rilevamento e amministrazione. Istituti PF accetta la regolamentazione proposta.
Capitolo 6b: Sicurezza
Sezione 1: Servizi di sicurezza Articolo 36g Costituzione
AG approva la legalizzazione dello status quo e delle prestazioni di sicurezza fornite da terzi di cui al secondo periodo del capoverso 2. Per il Cantone è però problematico incaricare servizi di sicurezza privati, in particolare a causa della possibilità di raccogliere dati personali. AG propone pertanto di cancellare questa frase come pure il capoverso 3 dell’articolo 36h. USS chiede di cancellare entrambi i capoversi. VD si interroga sul perimetro entro il quale possono essere raccolti i dati. Per il Cantone romando la formulazione «nei perimetri dei PF o degli istituti di ricerca interessati» è troppo vaga. VD chiede pertanto di precisare la disposizione e di introdurre ulteriori elementi al capoverso 2 ai fini di una maggiore protezione dei dati (diritto di audit dei PF e degli istituti di ricerca, divieto di qualsiasi modifica delle finalità, ecc.).
PLR e Istituti PF approvano la regolamentazione proposta. UDC ritiene che i PF e gli istituti di ricerca debbano in primo luogo affidare alla polizia o a terzi il compito di garantire la sicurezza e l’ordine entro i propri perimetri. Il partito avanza riserve in merito all’articolo 36g perché conferisce agli istituti del settore dei PF la facoltà di istituire propri servizi di sicurezza di dimensioni e con compiti indefiniti. L’articolo può quindi fungere da base per legittimare ingenti spese supplementari.
VSETH respinge l’idea di affidare maggiori competenze al servizio di sicurezza. Si tratterebbe di una misura del tutto inutile che potrebbe limitare in modo significativo le libertà degli studenti e delle persone che lavorano negli istituti in questione. Se queste competenze fossero comunque estese, è importante, per VSETH, imporre chiari limiti di proporzionalità.
M. Mohler è dell’avviso che nell’ambito dell’ordinamento giuridico l’autonomia delle scuole universitarie comprenda anche il diritto di disporre degli edifici e delle installazioni nonché l’esercizio dell’immediata polizia. Negli edifici delle scuole universitarie questi compiti possono anche essere delegati a prestatori di servizi di sicurezza privati. Le funzioni di polizia non rientrano però nell’ambito dell’immediata polizia e, quindi, non spettano a loro. Se devono adottare misure che esulano da tale ambito, le scuole universitarie sono tenute a rivolgersi al posto di polizia competente.
Articolo 36h Competenze
L’avverbio «vorschriftswidrig» (nel testo italiano «in modo contrario alle disposizioni»), al capoverso 1, è troppo vago per ZH. Secondo il Cantone questa disposizione funge da base per limitare il diritto fondamentale di libertà personale, per cui è necessaria una formulazione più concreta, e cioè: «I servizi di sicurezza adempiono i propri compiti… Possono interrogare persone ed effettuare controlli d’identità. Possono inoltre fermare, controllare e allontanare persone che violano le norme d’accesso e utilizzo delle infrastrutture».
AG e USS chiedono di cancellare il capoverso 3.
VD si interroga sul perimetro entro il quale possono essere raccolti i dati (cpv. 1). Il Cantone romando chiede di riformulare il segmento «nei perimetri dei PF o degli istituti di ricerca interessati», perché troppo vago. Chiede inoltre di disciplinare al capoverso 2 la durata di archiviazione dei dati. La separazione proposta al capoverso 3 non sarebbe sufficiente. Ai fini della protezione dei dati bisogna