Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/83: Modifica di legge sui PF · 12 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sui PF

L’estensione dei rapporti d’impiego dei «vecchi» professori non deve generare ulteriori costi. Il partito chiede che tali rapporti siano compensati in sede di rinnovo e ringiovanimento del corpo professorale. PS respinge invece la possibilità di stipulare contratti di diritto privato prevista ai capoversi 4 e 5. Il partito propone inoltre un limite d’età di 70 anni. PS è anche contrario a quanto formulato al capoverso 6 perché, a suo avviso, ciò comporterebbe un aumento dell’età di pensionamento delle donne.

Economiesuisse condivide invece la proposta di conferire agli istituti la facoltà di stipulare contratti di lavoro con scienziati di prim’ordine oltre l’età del pensionamento ed è quindi favorevole a quanto disposto dai capoversi 5 e 6. In via di principio usam approva la disposizione del capoverso 4, ma chiede che queste attività siano svolte a proprie spese, cioè senza che i PF o i loro istituti di ricerca debbano partecipare al rischio o eventualmente a un insuccesso. Relativamente al capoverso 4, USS constata che le categorie di personale proposte non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 6 capoverso 5 LPers. L’organizzazione propone pertanto di cancellare la disposizione e di assumere i professori con un contratto di diritto pubblico e, per gli stessi motivi, di cancellare anche il capoverso 5.

USS non è d’accordo con la proposta formulata al capoverso 6, perché ritiene che l’attrattiva di un posto di lavoro vada aumentata all’inizio e non alla fine di una carriera accademica.

Riguardo ai capoversi 5 e 6 FNS fa notare che dovrà esigere un attestato d’impiego dai richiedenti impiegati oltre l’età del pensionamento dato che – secondo il progetto posto in consultazione – il Consiglio dei PF intende concedere questa possibilità soltanto a titolo eccezionale. CSS propone un’aggiunta: «Il Consiglio federale precisa le circostanze in cui sono ammissibili gli impieghi secondo un contratto di diritto privato». Per quanto riguarda gli impeghi oltre l’età del pensionamento, VSETH, HV ETH e AE EPFL vorrebbero che i ricercatori alle prime armi non risultino penalizzati in termini di risorse e mezzi finanziari. Actionuni condivide la regolamentazione proposta ai capoversi 5 e 6 a condizione che si tratti di casi isolati. Secondo l’organizzazione, per ogni prolungamento oltre l’età del pensionamento occorre occupare imperativamente una nuova cattedra di professore. In questo modo non si ostacola il ringiovanimento del corpo professorale. Swissfaculty approva le pari opportunità per le professoresse di cui al capoverso 6. Istituti PF accetta la flessibilizzazione proposta ai capoversi 4-6. Transfair vorrebbe che nelle spiegazioni si specifichino i criteri secondo i quali si utilizzano contratti di lavoro di diritto privato e pubblico. Questo partecipante alla consultazione si aspetta che i PF e il Consiglio dei PF adeguino le condizioni di lavoro in base all’età (anche al cpv. 6).

Articolo 25 Compiti

TI e PS condividono la regolamentazione proposta.

PLR, invece, non è d’accordo. Secondo il partito, il CDF avrebbe proposto di definire la funzione di sorveglianza del Consiglio dei PF senza però limitare l’autonomia dei due politecnici. Tuttavia, la proposta del Consiglio federale non la garantirebbe. PLR ritiene che le scuole debbano poter adire una via legale per impugnare le decisioni del Consiglio dei PF. Il partito chiede quindi che il sistema proposto (compreso l’art. 34 cpv. 2bis) sia ripensato. VSETH, HV ETH e AE EPFL respingono il nuovo capoverso

4. VSETH e HV ETH temono che comporti un’ingerenza sproporzionata nell’autonomia delle scuole universitarie. VSETH e HV ETH ritengono che la normativa vigente basti per garantire la funzione di sorveglianza. Swissfaculty chiede di ripensare la proposta. Per quanto riguarda gli incarichi di cui all’articolo 25 capoverso 4, le circostanze e i contenuti devono essere delimitati più chiaramente.

Istituti PF fa notare che il Consiglio dei PF ha la competenza indiscussa di assegnare incarichi ai due politecnici e ai loro istituti di ricerca. Questa competenza è quindi sufficiente per adempiere la sua funzione di sorveglianza. Istituti PF precisa inoltre che questa funzione è limitata a una sorveglianza di collettività e che nei singoli casi il Consiglio dei PF non può impartire direttive che compromettano l’autonomia degli istituti in questione. Secondo Istituti PF l’adozione diretta di misure da parte del Consiglio dei PF – possibilità risultante dalla modifica dell’articolo 37 – comporterebbe un asservimento dei PF e degli istituti di ricerca associati. L’organizzazione ritiene che la normativa proposta sia inutile perché porta, de facto, all’abrogazione del principio di sussidiarietà voluto dalla legge e a un indebolimento dell’autonomia degli istituti in questione. Istituti PF propone semmai la seguente formulazione: «…in particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca e assegnare incarichi e adottare misure che li riguardano».