Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 6 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet

1.Punti essenziali del progettolégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Sostituzione del certificato d’identità mediante il passaporto per stranieri

Occorrono adeguamenti dell’ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)1 in particolare a fronte dell’abolizione del certificato d’identità e della sua sostituzione mediante il passaporto biometrico per stranieri.

Il certificato d’identità (art. 5 ODV) è abolito e sostituito mediante il passaporto per stranieri. La sostituzione si giustifica a fronte dell’interpretazione parzialmente erronea del certificato d’identità, che in realtà non attesta l’identità del detentore. Peraltro l’abolizione di questo documento è parimenti prevista, per ragioni di sicurezza, contestualmente alla strategia di gestione integrata delle frontiere IBM (Integrated Border Management) del DFGP. In futuro questo documento non biometrico e quindi facilmente falsificabile non verrà più rilasciato. Già tuttora alcuni Stati e compagnie aeree non lo accettano più. Infine, anche ragioni di economicità si oppongono al mantenimento del certificato (numero esiguo di esemplari, onere di produzione). Tuttora il certificato d’identità è rilasciato unicamente a persone del settore dell’asilo in vista di preparare la partenza, ovvero la partenza definitiva in uno Stato terzo. Ogni anno ne sono rilasciati 20 esemplari. La nuova prassi, che entrerà in vigore nel 2018, presuppone una revisione degli articoli dell’ODV vertenti sul certificato d’identità e sul passaporto per stranieri.

Menzione della cittadinanza nel titolo di viaggio per rifugiati

La menzione della cittadinanza nel titolo di viaggio rilasciato ai rifugiati consente di individuare più facilmente e più celermente i viaggi di rifugiati nel Paese d’origine. I certificati odierni menzionano unicamente il luogo di nascita. Se non viene presentato un passaporto per stranieri (il quale menziona la cittadinanza), a ogni entrata la polizia aeroportuale deve pertanto consultare il Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per accertare la cittadinanza. Ciò richiede tempo e appesantisce la procedura d’entrata. La menzione della cittadinanza nei titoli di viaggio per rifugiati semplificherebbe il lavoro della polizia aeroportuale e del Corpo guardie di confine. Anche altri Stati Schengen, come la Germania e la Svezia, menzionano la cittadinanza nei loro titoli di viaggio per rifugiati. Questo provvedimento è parte integrante del catalogo di provvedimenti per l’individuazione dei viaggi abusivi nel Paese d’origine.

La Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati prevede un titolo di viaggio per rifugiati e propone un modello. Anche la «Guide for Issuing Machine Readable Convention Travel Documents for Refugees and Stateless» dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) può servire da modello. Il capitolo 3 di questa guida prevede la possibilità di menzionare nel titolo di viaggio per rifugiati anche la cittadinanza o l’apolidia. Questa menzione non è tuttavia obbligatoria.

Ciò giustifica una modifica degli articoli 3 e 4 ODV.

Possibilità di viaggio per affiliati titolari di un permesso N o F

L’ODV vigente non prevede espressamente la possibilità di viaggiare per minori affiliati richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente. In virtù del diritto vigente le domande di richiedenti l’asilo (permesso N) devono essere regolarmente respinte con l’indicazione che le domande d’asilo di richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA) sono trattate in via prioritaria e che può essere presentata una domanda di viaggio dopo la decisione sull’asilo (art. 9 cpv. 1 ODV).

Una persona ammessa provvisoriamente (permesso F) può effettuare un viaggio di al massimo 30 giorni all’anno per motivi umanitari oppure, tre anni dopo la decisione di ammissione

1 RS 143.5

2 RS 0.142.30