Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 6 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

provvisoria, anche per «altri motivi» (art. 9 cpv. 4 ODV). Non possono essere rilasciati visti diIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet ritorno multipli e conformemente all’articolo 9 capoverso 4 ODV non sono ammessi più viaggilégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

all’anno. Da parte di genitori affilianti e Cantoni è stato chiesto alla SEM quali possibilità di viaggio esistono per gli affiliati. Tale questione di principio richiede una nuova disciplina, pertanto è proposto di completare l’articolo 9 capoverso 1 ODV integrando una nuova lettera e che codifica un nuovo motivo di viaggio.

2. Commenti alle singole disposizioni

Art. 1 cpv. 1 lett. c

La SEM non rilascia più il certificato d’identità citato nella disposizione vigente ai richiedenti l’asilo che lasciano definitivamente la Svizzera o alle persone la cui procedura d’asilo è conclusa e la cui decisione di allontanamento è passata in giudicato. La lettera c può pertanto essere abrogata.

Art. 3

L’articolo 3, dedicato al titolo di viaggio per rifugiati, è modificato.

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 3 vigente.

Il nuovo capoverso 2 prevede che il titolo di viaggio è rilasciato conformemente alle prescrizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Prevede inoltre che vi sia menzionata la cittadinanza o l’apolidia del titolare.

Art. 4 cpv. 3 e 6 Cpv. 3

Il capoverso 3 è completato con la menzione secondo cui nel passaporto per stranieri non figura più unicamente l’apolidia ma anche la cittadinanza. Per rendere più efficiente il controllo alla frontiera, la cittadinanza figurerà in tutti i documenti di viaggio per stranieri.

Cpv. 6

Le persone alle quali non è più rilasciato un certificato d’identità ottengono un passaporto per stranieri.

L’articolo 4 è pertanto integrato mediante un nuovo capoverso 6 secondo cui a un richiedente l’asilo con procedura in atto o a un richiedente l’asilo oggetto di una decisione d’asilo negativa passata in giudicato può essere rilasciato un passaporto per stranieri per preparare la partenza dalla Svizzera o la partenza definitiva per lo Stato d’origine o di provenienza o per uno Stato terzo. Il rilascio di questo documento di viaggio è tuttavia previsto unicamente nei casi in cui è dimostrata l’impossibilità di procurarsi un passaporto nazionale o un lasciapassare.

A un richiedente l’asilo oggetto di una decisione d’asilo negativa passata in giudicato può essere rilasciato un passaporto per stranieri anche se la partenza dalla Svizzera ne risulta accelerata o agevolata (art. 5 cpv. 2 ODV vigente).