Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 6 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Art. 5IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
L’articolo 5 vigente, dedicato al certificato d’identità per richiedenti l’asilo, è abrogato.
L’articolo 6 vigente «Documento di viaggio sostitutivo» si riferisce sia al certificato d’identità sia al lasciapassare. Con l’abrogazione dell’articolo 5 si riferisce ormai unicamente al lasciapassare.
Art. 9 cpv. 1 lett. e
Il nuovo articolo 9 capoverso 1 lettera e ODV autorizza i viaggi di affiliandi con i genitori affilianti. In questo caso è pertanto ammesso il rilascio di visti di ritorno multipli per più viaggi ad affiliandi richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente. Poiché l’articolo è definito restrittivamente, non dovrebbero verificarsi ulteriori casi incontrollati.
Questi viaggi non sono tuttavia riservati ai soli affiliandi accompagnati dai genitori affilianti (ma anche agli affiliandi accompagnati p. es. dai nonni affilianti o da fratelli e sorelle affilianti adulti). Per questo è inserita la nozione di «accompagnati». Il viaggio può essere autorizzato anche in altre costellazioni famigliari. Si pensi al caso di un padre residente in Svizzera che assume per metà la cura del figlio minorenne residente in Germania e che pertanto viaggia regolarmente tra la Svizzera e la Germania per accudire il figlio.
Art. 12 cpv. 4
Gli effetti giuridici connessi con il certificato d’identità non sono più rilevanti. L’articolo 12 capoverso 4 vigente, secondo cui il certificato d’identità per richiedenti l’asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltanto se contiene un visto di ritorno valido, è abrogato.
Art. 13 cpv. 1 lett. d e 5
La durata di validità del certificato d’identità non è più rilevante. La lettera d è pertanto abrogata. È abrogato anche il capoverso 5 secondo il quale, in caso di problemi di produzione, la SEM può rilasciare all’avente diritto, anziché un documento di viaggio, un certificato d’identità.
L’articolo 13 capoverso 2 lettera d e il capoverso 5 sono abrogati.
Art. 16 cpv. 1
Per il rilascio di passaporti per stranieri, tecnicamente è possibile soltanto la registrazione della fotografia effettuata sul momento da parte dell’autorità cantonale competente. Le fotografie fornite dagli interessati possono rappresentare un rischio sotto il profilo della sicurezza giacché possono essere modificate manualmente. Nell’ordinanza occorre pertanto eliminare la possibilità di utilizzare foto fornite dagli interessati per l’allestimento di passaporti per stranieri.
Gli ultimi due periodi del capoverso 1 sono pertanto stralciati.
Allegato 1
Conformemente all’articolo 4 capoverso 5 ODV, nei passaporti per stranieri sono menzionati la durata (massima) del viaggio e lo statuto di soggiorno del titolare. Il motivo del viaggio e la destinazione possono parimenti essere registrati nell’ISR (art. 111 LStr). Queste indicazioni